Disciplina oraria delle attività di acconciatori ed estetisti

Descrizione del servizio

Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetica devono conformarsi alla disciplina oraria di cui all’Ordinanza Sindacale n. 15 del 27 giugno 2005.

 

Le attività di Barbiere e Parrucchiere sono tenute ad osservare le disposizioni che seguono:

a) obbligo di chiusura nelle giornate festive e domenicali;

b) esercizio dell’attività articolato su massimo sei giorni, dal Lunedì al Sabato;

c) facoltà di osservare uno o più giorni di riposo settimanale liberamente scelti dall’esercente dal Lunedì al Sabato;

d) orario di attività giornaliera compreso tra le ore 8 e le ore 21, con possibilità di anticipare l’apertura e/o di posticipare la chiusura di un’ora, nel limite massimo di 13 ore di attività giornaliere;

e) obbligo di comunicazione dell’orario di attività giornaliera e degli eventuali giorni di chiusura per riposo settimanale prescelti al Municipio, nel cui territorio ricade l’esercizio con un anticipo almeno di gg. 3;

f) obbligo di affissione nell’esercizio di un cartello visibile dall’esterno, da cui sia rilevabile l’orario di attività giornaliera ed il giorno/i di riposo settimanale eventualmente prescelto/i;

g) facoltà di non rispettare la chiusura nel giorno di riposo settimanale eventualmente prescelto, qualora nella stessa settimana ricada un giorno festivo, con questo non coincidente;

h) facoltà di non osservare la chiusura nelle giornate domenicali e l’eventuale giorno di riposo settimanale dal 1 Dicembre al 6 Gennaio di ogni anno qualora dette giornate non coincidono con un giorno festivo.

 

Le attività di barbiere e parrucchiere presso altre strutture osservano le disposizioni che seguono:

a) se posti all’interno di centri commerciali, di cui alla L. Regione Lazio n. 33/99 e successive modifiche ed integrazioni, possono osservare le disposizioni orarie riguardanti le specifiche strutture;

b) se posti all’interno di palestre e/o strutture polifunzionali a queste similari, all’interno di strutture alberghiere e similari, all’interno di caserme, ospedali e case di cura , non accessibili direttamente dalla strada, non sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nel presente provvedimento se il servizio viene svolto esclusivamente , o anche prevalentemente, a soggetti che si avvalgono delle strutture indicate.

 

Le attività di estetica sono tenute ad osservare le disposizioni che seguono:

a) obbligo di chiusura nelle giornate festive;

b) esercizio dell’attività articolato su massimo sei giorni, dal Lunedì alla Domenica;

c) obbligo di un giorno di chiusura per riposo settimanale, liberamente scelto dall’esercente, in un qualsiasi giorno della settimana, domenica compresa;

d) orario di attività giornaliera compreso tra le ore 7 e le ore 22 nel limite massimo di 13 ore di attività giornaliere;

e) obbligo di comunicazione dell’orario di attività giornaliera e del giorno di chiusura per riposo settimanale prescelti al Municipio nel cui territorio ricade l’esercizio con un anticipo almeno di gg. 3;

f) obbligo di affissione nell’esercizio di un cartello visibile dall’esterno, da cui sia rilevabile l’orario di attivita’ giornaliera ed il giorno di riposo settimanale;

g) facoltà di non rispettare la chiusura nel giorno di riposo settimanale qualora nella stessa settimana ricada un giorno festivo, con questo non coincidente;

h) facoltà di non osservare la chiusura nelle giornate domenicali e l’eventuale giorno di riposo settimanale dal 1 Dicembre al 6 Gennaio di ogni anno qualora dette giornate non coincidono con un giorno festivo..

 

Le attività di estetica presso altre strutture osservano le disposizioni che seguono:

a) se posti all’interno di centri commerciali, di cui alla L.R. Num. 33/99 e successive modifiche ed integrazioni, o in altre attività di vendita al dettaglio, possono osservare le disposizioni orarie riguardanti le specifiche strutture;

b) se posti all’interno di palestre e/o strutture polifunzionali a queste similari, all’interno di strutture alberghiere e similari, all’interno di caserme, ospedali e case di cura , qualora le precedenti strutture non siano accessibili direttamente dalla strada, non sono tenuti ad osservare le disposizioni previste nel presente provvedimento se il servizio viene svolto esclusivamente , o anche prevalentemente, a soggetti che si avvalgono delle strutture indicate.

 

Attività miste:

Le attività miste di barbiere, parrucchiere ed estetica devono rispettare la disciplina oraria della singola attività affiggendo un cartello, visibile dall’esterno, da cui sia rilevabile l’orario di attività giornaliera ed il giorno di riposo settimanale per singola attività.

 

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