Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Descrizione del servizio

Per commercio sulle aree pubbliche s’intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d’alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs 114/98; L.R 33/99).  

 

Secondo quanto disposto dall’art. 28 del già citato  D Lgs 114/98, il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

  • su posteggi dati in concessione;
  • in forma itinerante.

 

A seguito di quanto fissato dal decreto legislativo del 26 marzo 2010 n. 59 (attuazione alla direttiva 2006/123/CE  relativa ai "servizi nel mercato interno"  cd. Bolkestein) Roma Capitale ha approvato, con Deliberazione  A.C. n. 30 del 1 giugno 2017 il  "Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche”, successivamente modificato e ripubblicato integralmente con Deliberazione A.C. n. 29 del 28 marzo 2018.

L’art. 40  del  “Nuovo regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche”  stabilisce che le attività di vendita in forma itinerante possono esercitate, senza posteggio, su qualsiasi area  ove tale  attività non sia espressamente vietata.

 

Il medesimo  art. 40 dispone che per motivi di tutela storica, artistica, archeologica e ambientale  e per motivi di sicurezza, il commercio in forma itinerante è vietato:

  • nei territori dei Municipi I e II e nelle strade di cui all'Allegato A della Deliberazione A.C. n. 29 del 28 marzo 2018;
  • nelle Stazioni della Metro e delle Ferrovie fino a una distanza di 200 mt. dagli accessi delle stesse e alle autostazioni e di 500 mt. dai posteggi  dati in concessione (art. 4 Regolamento)
  • a meno di mt. 200 dalle sedi istituzionali e  dalle aree sottoposte a vincolo ai sensi “Codice dei beni culturali e ambientali  ( D.lgs. 42/2004)
  • in tutte le zone sottoposte a vincoli di tutela, compresi quelli riguardanti  siti di interesse religioso.
  • sulle strade classificate di viabilità principale  dal Regolamento Viario del P.G.T.U. approvato con Delib. di. A.C. n. 21/2015, e fino a mt. 50 nelle strade che confluiscono con le stesse,  nonché a meno di m. 200 da Ospedali.

 

Prescrizioni:

  • La vendita in forma itinerante è consentita esclusivamente con veicolo omologato per il trasporto delle merci.
  • La sosta di detto veicolo è consentita, a richiesta del consumatore, solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo di vendita e, comunque, a condizione che la sosta effettuata in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada e delle Ordinanze Sindacali relative al contenimento dell'emissione dei gas di scarico inquinanti.
  • L'operatore non può fermarsi nello stesso giorno per più di due volte nello stesso posto.
  • L'esercizio dell'attività può essere svolta, per il settore alimentare e/o non alimentare, con l'utilizzo di un mezzo mobile chiuso, senza occupazione di suolo pubblico
  • E' vietata la vendita in forma itinerante attraverso l'uso di banchi aperti fissi o muniti di ruote, e l'esposizione della merce esternamente al veicolo utilizzato per la vendita, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.

 

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