Atti Esteri

Atto Estero - Che cos'è

Atto Estero

 

Per atto estero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da autorità straniere, anche se in lingua italiana, che per poter essere utilizzato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille. Non è “estero”, sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le parti sono straniere. Se redatto in lingua straniera, l’atto estero deve essere accompagnato dalla sua “traduzione”. Più precisamente, infatti, l’obbligo di legalizzazione per l’atto estero è previsto dall’art. 33 del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa)

Vedasi il Regolamento (UE) 2016/11191 che modifica il regolamento (UE) n.1024/2012, finalizzato ad assicurare la libera circolazione dei cittadini degli Stati Membri dell'Unione semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea, nella sezione Link Esterni

 

In base a questa norma, in sintesi, gli atti formati all’estero:

• da autorità straniere: sono legalizzati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nello Stato di formazione del documento;

• dalle nostre rappresentanze diplomatiche o consolari: non devono  essere legalizzati. I nostri consoli possono ricevere atti: tra italiani; tra  italiani e stranieri; ovvero anche solo tra stranieri, se destinati all’uso in Italia.

Sono fatti salvi i trattati internazionali che dispongono diversamente (Convenzione Aja 5 ottobre 1961). Se gli atti “stranieri” sono redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da traduzione certificata dalla nostra autorità consolare o diplomatica, ovvero da traduttore ufficiale iscritto agli albi del Tribunale oppure da un interprete di fiducia individuato dalla parte ad esclusione  dei parenti in linea retta e collaterali entro il terzo grado, legge notarile del 1913 ovvero un competente Pubblico Ufficiale, quale anche lo stesso notaio, come autorizza espressamente l’art. 68 Reg.

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