Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Descrizione

Per commercio sulle aree pubbliche s’intende l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d’alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs 114/98; L.R 33/99).  

 

Secondo quanto disposto dall’art. 28 del già citato  D Lgs 114/98, il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

 

  • su posteggi dati in concessione;
  • in forma itinerante.

 

A seguito di quanto fissato dal decreto legislativo del 26 marzo 2010 n. 59 (attuazione alla direttiva 2006/123/CE  relativa ai "servizi nel mercato interno"  cd. Bolkestein) Roma Capitale ha approvato, con Deliberazione  A.C. n. 30 del 1 giugno 2017 il  "Nuovo Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche”

L’art. 40  del  “Nuovo regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche”  stabilisce che le attività di vendita in forma itinerante possono esercitate, senza posteggio, su qualsiasi area  ove tale  attività non sia espressamente vietata.

Il medesimo  art. 40 si dispone che per motivi di tutela storica, artistica, archeologica e ambientale  e per motivi di sicurezza.

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