Tipologia Strutture Ricettive

Alberghi: sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suite o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o dipendenze. Tali strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti, nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva in posti letto delle unità abitative, non può essere superiore alla capacità ricettiva , in posti letto, delle camere non ricomprese in unità abitative.


 

Dipendenze alberghiere: sono strutture ricettive di pertinenza degli alberghi utilizzate per l’alloggio dei clienti. Le dipendenze sono situate in stabili o in parti di essi, con un numero di camere o appartamenti anche inferiore a sette distanti non oltre 200 metri dall’immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l’unitarietà della gestione e dell’utilizzo dei servizi.

 

Residenze turistico-alberghiere o residence: sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre notti, alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Le strutture sono composte da non meno di sette appartamenti, o monolocali, adibiti al pernottamento degli ospiti, nelle quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nelle residenze turistico-alberghiere o residence è consentita la presenza di camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento dei quella complessiva dell’esercizio. 

 

Guest House o Affittacamere: sono strutture situate in immobili gestite in forma imprenditoriale dove vengono forniti servizi di alloggio ed eventualmente servizi complementari. Sono composte da un massimo di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati  di uno stesso stabile ed accessibile dal medesimo ingresso su strada e sono dotate di un  soggiorno, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno. La classificazione di tali esercizi varia dalla 1^ alla 3^ categoria. 

 

Ostelli per la gioventù: sono strutture attrezzate, gestite in forma non imprenditoriale, finalizzate ad offrire soggiorno e pernottamento, per periodi limitati e non superiori a 60 giorni continuativi, a giovani, a gruppi di giovani ed eventuali loro accompagnatori. Negli ostelli possono essere ospitati anche altri soggetti con finalità di turismo sociale, culturale, sportivo e religioso. Gli ostelli possono essere gestiti da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile.

 

Hostel o Ostelli: sono strutture attrezzate, gestite in forma imprenditoriale, finalizzate ad offrire il soggiorno ed il pernottamento a famiglie o a gruppi di turisti e sono dotate di spazi comuni aventi servizi maggiormente attrezzati rispetto a quelli offerti dagli ostelli della gioventù. Il soggiorno ed il pernottamento offerto non possono superare i 60 giorni continuativi.

 

Case e appartamenti per vacanze: sono strutture destinate ad abitazione ed arredate, da destinare ad uso dei turisti, collocate in uno o più stabili ubicati nel medesimo  territorio comunale e gestite in forma non imprenditoriale o imprenditoriale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre. Le case e gli appartamenti per vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e al loro interno non possono esservi persone residenti né domiciliate. Le case e appartamenti per vacanza sono classificati nella 1^ e 2^ categoria.

 

Case per ferie: sono strutture gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici o privati, o da associazioni e organismi operanti statutariamente senza fine di lucro con lo scopo di conseguire finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive.

Le case per ferie sono arredate per fornire un soggiorno temporaneo a gruppi o a soggetti singoli, compresi i dipendenti delle aziende ed i relativi familiari. Tali strutture sono altresì destinate a centri vacanze per minori, colonie o case religiose di ospitalità.

Non rientrano nella tipologia suddetta le case di convivenza religiosa e le tipologie ricettive disciplinate dalla normativa regionale sull’assistenza ai malati e alle persone anziane.

 

Bed and breakfast: i Bed & Breakfast (B&B) sono strutture situate in immobili che erogano ospitalità e servizio di prima colazione, dotate di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, ed aventi un massimo di tre camere da destinare agli ospiti con un totale massimo consentito di posti letto non superiore complessivamente a 8. Il titolare o il gestore deve avere la residenza nella struttura e si riserva una camera da letto all’interno della stessa. I B&B sono classificati con categoria unica.

 

Campeggi: sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende ed altre unità abitative mobili, trasportabili dai medesimi per via ordinaria ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

 

Villaggi turistici: sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e il soggiorno in bungalow ed altre unità abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

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