Autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Autocertificazione

Dal 1° gennaio 2012  le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Servizi Pubblici non possono chiedere ai cittadini i certificati, perché sostituiti a tutti gli effetti dalle autocertificazioni (dichiarazione che sostituisce il certificato). Per i soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) accettare l'autocertificazione non è un obbligo ma una facoltà.

Destinatari del servizio sono i cittadini italiani o dell'Unione Europea, maggiorenni .  I cittadini stranieri non comunitari, maggiorenni, regolarmente soggiornanti in Italia, possono rendere la dichiarazione solo se riguarda stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Tale dichiarazione può essere redatta in carta semplice e spedita allegando copia del documento di riconoscimento.

L'Autorità Giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione. Non è possibile inoltre autocertificare il contenuto dei certificati sanitari, veterinari, di conformità alla Comunità Europea e dei certificati di marchi e brevetti.

Alla dichiarazione deve essere allegato il documento di riconoscimento (per dichiarazione rivolta alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.

Con le autocertificazioni si possono sostituire in modo definitivo (senza cioè bisogno di presentare il certificato in un secondo tempo) i seguenti documenti:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe/nubile, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza ad ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categorie di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo.

Le Amministrazioni hanno la potestà di effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa sono previste delle sanzioni penali; il cittadino decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.

Tempi di risposta: immediati.

Il servizio è gratuito per l'utente

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