Autocertificazione
Dal 1° gennaio 2012 le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Servizi Pubblici non possono chiedere ai cittadini i certificati, perché sostituiti a tutti gli effetti dalle autocertificazioni (dichiarazione che sostituisce il certificato). Per i soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) accettare l'autocertificazione non è un obbligo ma una facoltà.
Destinatari del servizio sono i cittadini italiani o dell'Unione Europea, maggiorenni . I cittadini stranieri non comunitari, maggiorenni, regolarmente soggiornanti in Italia, possono rendere la dichiarazione solo se riguarda stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Tale dichiarazione può essere redatta in carta semplice e spedita allegando copia del documento di riconoscimento.
L'Autorità Giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione. Non è possibile inoltre autocertificare il contenuto dei certificati sanitari, veterinari, di conformità alla Comunità Europea e dei certificati di marchi e brevetti.
Alla dichiarazione deve essere allegato il documento di riconoscimento (per dichiarazione rivolta alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi.
Con le autocertificazioni si possono sostituire in modo definitivo (senza cioè bisogno di presentare il certificato in un secondo tempo) i seguenti documenti:
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe/nubile, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza ad ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categorie di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo.
Le Amministrazioni hanno la potestà di effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa sono previste delle sanzioni penali; il cittadino decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.
Tempi di risposta: immediati.
Il servizio è gratuito per l'utente