Impianto produttivo industriale, artigianale, commerciale

Lo Sportello Impianti Produttivi ed Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.), nel rispetto dei principi dettati dal D.P.R. n. 160/2010 artt. 7, 8, 9,10, rilascia l'autorizzazione all'apertura/modifica/trasformazione di insediamenti produttivi di natura industriali/artigianali, con particolare riguardo a quelli inseriti nel comprensorio di Acilia-Dragona.

 

Modalità di presentazione della richiesta

Per gli atti, documenti e modulistica da allegare all'istanza di parte, si rimanda allo Sportello S.U.A.P. Roma. 

Il termine di adozione del provvedimento finale (provvedimento autorizzativo unico o reiezione dell’istanza) è di 90 giorni.

 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

- in caso di emanazione di provvedimento di diniego del rilascio del titolo autorizzativo, proposizione ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 gg. dalla notifica o conoscenza dell'atto, ai sensi del dgls. 02.07.2010, n. 104: in alternativa al ricorso al T.A.R. Lazio, proposizione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

 

- in caso di silenzio o inerzia della Pubblica Amministrazione nell'adottare nei termini il provvedimento finale, proposizione, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, richiesta al T.A.R. Lazio di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

 

- in caso di inerzia del soggetto tenuto ad adottare nei termini il provvedimento finale, attivazione del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della Legge 07.08.1990, n. 241 (vedi apposita sezione del portale di Roma Capitale);

 

- in caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, istanza al T.A.R. Lazio per risarcimento del danno ingiusto subito, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 1, Legge 07.08.1990, n. 241 e degli artt. 30 e 133 D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

 

- in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, richiesta di un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge, azionando il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, c. 9-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241, entro il termine perentorio di 20 gg. dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 28, c. 2, Legge 09.08.2013, n. 98, e dell'art. 2-bis, c. 1-bis, Legge 07.08.1990, n. 241 succ. modifiche.

 

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