Tutela del Consumatore

Il servizio di consulenza in materia di tutela e salvaguardia dei diritti riconosciuti è fornito al consumatore ed all’utente, vale a dire: “persona fisica che agisce (acquista un bene o un servizio) per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (art. 3 lett. a, Codice del Consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206).

Tra questi si citano, a titolo di esempio:

Il diritto alla sicurezza e alla conformità dei prodotti e dei servizi;
Il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
Il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nelle pratiche commerciali concernenti l’acquisto di beni e servizi.

Numerose sono le tipologie di segnalazioni che possono interessare l’Ufficio Tutela del Consumatore quali forme di pubblicità ingannevole, diritto di recesso, modalità di presentazione e commercializzazione dei prodotti, modalità di indicazione dei prezzi, carenza di igiene nei locali commerciali ecc..

A tale compito si affianca quello di fornire agli utenti di servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale (ad esempio trasporti, nettezza urbana) le necessarie indicazioni sugli uffici da contattare e le procedure da seguire.

Le segnalazioni inerenti la tutela del consumatore possono essere effettuate per telefono, fax, e-mail o tramite posta.

L’Ufficio Tutela del Consumatore dà risposte immediate, quando possibile (ad esempio informazioni sulle diverse normative vigenti in materia), richiede accertamenti e verifiche laddove necessario e successivamente risponde al richiedente.

Gli accertamenti possono essere richiesti ad aziende fornitrici di beni o servizi, imprese artigianali e di ristorazione, ad organi di vigilanza (Vigili Urbani, A.S.L., Guardia di Finanza) o ad altri Enti, Istituzioni, Uffici Comunali, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’energia elettrica, gas e sistema idrico, azienda di promozione turistica di Roma, ecc.).

Talvolta, quando l’unica soluzione sembra essere quella di adire le vie legali, vengono indicati i numeri telefonici delle Associazioni dei Consumatori rappresentative a livello nazionale.

Di seguito si riportano alcuni riscontri forniti dall’Ufficio Tutela in merito alle segnalazioni più ricorrenti pervenute dai cittadini.

 

Disservizi taxi

Oggetti smarriti - Lost Property

Manifestazioni di sorte locale

 

Aggiornamenti normativi in materia di E-commerce

Il 2 aprile 2023, con il recepimento da parte dell’Italia della Direttiva “Omnibus” – attuata attraverso la pubblicazione del Decreto Legislativo 26/2023, sono entrate in vigore nuove disposizioni a tutela del consumatore in ambito e-commerce e marketplace.

Il novellato impianto normativo ha inciso in modo particolare sulla categoria di professionisti che concludono “contratti a distanza”, quale vendita di prodotti o servizi on line, imponendo nuovi obblighi informativi atti a garantire una maggiore tutela ai consumatori. La disciplina normativa si incentra sul principio di trasparenza atto a colmare deficit informativi che possano, in qualche modo, influenzare la capacità decisionale del consumatore e dunque evitare che vengano realizzate pratiche commerciali scorrette. I consumatori che intendono fare acquisti online devono essere consapevoli della natura del rivenditore che opera su tali piattaforme, con particolare riguardo alla sua natura di professionista o di persona fisica e delle misure impiegate per garantire la genuinità delle recensioni ai prodotti, ovverosia misure attraverso le quali si garantisce la veridicità delle recensioni, le quali svolgono un importante ruolo nel processo decisionale dei consumatori. A quest'ultimo proposito, è stato introdotto l'espresso divieto di commissionare recensioni false, o di manipolare in qualunque modo le recensioni dei clienti.

Ultime rilevanti tutele, poste in capo al consumatore, fanno riferimento al diritto di recesso e al diritto di adire tutela dinnanzi all'Autorità Giudiziaria. Nel primo caso, è stato esteso il termine per l'esercizio del diritto di recesso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali fino a 30 giorni (rispetto agli ordinari 14 giorni), nelle ipotesi in cui il contratto si perfezioni nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione di un consumatore (salvo che si tratti di visite richieste da un consumatore e non organizzate dal medesimo in forma collettiva) oppure di escursioni organizzate da un professionista con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori (art. 52, comma 1-bis, Codice del Consumo).

 

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