IMU ANNO 2013

Descrizione del servizio

Nell'anno 2013 sono state apportate modifiche al tributo rispetto all'anno 2012 come la sospensione dell'acconto del tributo per le abitazioni principali. 

In seguito il Decreto Legge n.133 del 30/11/2013, pubblicato nella G.U. n. 281 del 30/11/2013, ha disposto con l'art. 1 l'abolizione della seconda rata IMU per le seguenti tipologie di immobili:

Gli immobili esenti

1) abitazione principale e relative pertinenze (al massimo un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati "di pregio" apaprtenenti allee categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

3) abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1 comma 1 lettera b);

4) abitazione del personale appartenente alle Forze Armate (art. 1 comma 1 lettera c);

5) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

6) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

 

Per problemi di copertura finanziaria, il comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto prevede che il contribuente versi entro il 24 gennaio 2014 il 40% della differenza tra l'IMU calcolata con l'aliquota e l'esenzione deliberate dal Comune e quella calcolata con l'aliquota e l'esenzione di base (200 euro + 50 per ciascun figlio fino a 16 anni).

- I possessori di abitazioni principali (escluse A1, A8, A9) versano il 40% della differenza d’imposta calcolata applicando l’aliquota deliberata nel 2012 da Roma Capitale (5 per mille) e l’aliquota base prevista dal Governo (4 per mille)

- per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali deve essere versato il 40% della differenza tra l'imposta calcolata applicando l’aliquota deliberata nel 2012 da Roma Capitale (10,6 per mille) e quella calcolata con aliquota base prevista dal Governo (7,6 per mille).

La soglia minima di versamento pari a € 12,50 opera solo se la cifra complessivamente calcolata a titolo di Mini-IMU, per l’anno 2013, è inferiore. Si rammenta che in caso di variazione del classamento, con attribuzione di nuova rendita, il calcolo della Mini IMU va fatto con la vecchia rendita perché il tributo si riferisce all’anno 2013

 

Negli allegati sono inoltre disponibili il Regolamento Imu 2013 (delibera Assemblea Capitolina n.82 del 30/11/2013) e circolari del Dipartimento Risorse Economiche.

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