Impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale
La legge 289/2002 dispone che :
(art.90, comma 24) l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
(art.90, comma 25) nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.
Il Regolamento degli impianti sportivi di proprietà comunale è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11/2018 e integrato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30/2019.
Recentemente, con Deliberazione n. 72 del 28 maggio 2020, l'Assemblea Capitolina ha approvato l'integrazione e modifica della deliberazione A.C. n. 11/2018 - Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale - Approvazione delle linee di indirizzo per la concessione di aree sportive denominate '' Bocciodromi '' di proprietà di Roma Capitale in consegna ai Municipi capitolini.
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