Descrizione del servizio e iscrizione

Rinunce, decadenze e assenze

RINUNCE
Con la rinuncia si esprime la volontà di interrompere la fruizione del servizio.
In corso d'anno, per permettere la corretta gestione della disponibilità dei posti e il conseguente scorrimento della graduatoria, la decisione deve essere obbligatoriamente comunicata in forma scritta con apposita dichiarazione all’Ufficio municipale territorialmente competente, utilizzando il modulo presente sul Portale Istituzionale di Roma Capitale.
La rinuncia presentata entro il 20 del mese si applica a partire dal mese successivo.
Per le rinunce presentate oltre il 20 del mese permane l’obbligo del pagamento della retta anche per il mese successivo.
Per rinunciare all'iscrizione per l'anno educativo successivo a quello di frequenza occorre utilizzare l'apposito servizio online.

 

DECADENZE

La decadenza comporta la perdita del posto alle seguenti condizioni:

  • Mancata accettazione online entro i termini fissati dall'Avviso Pubblico;
  • Inosservanza degli adempimenti previsti dalla legge in materia di prevenzione vaccinale;
  • Nessuna frequenza, senza formali giustificazioni, per dieci giorni naturali e consecutivi dall’apertura del servizio o dalla data di ammissione al servizio per gli ammessi in corso d’anno;
  • Assenze superiori a tre mesi, salvo particolari circostanze;
  • Mancato pagamento delle quote contributive dovute entro la fine del mese di giugno dell’anno di frequenza.

 

ASSENZE

Dopo la cessazione dello stato di emergenza, è tornata in vigore la Legge Regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 (Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico, articolo 68 comma 2). Pertanto, dopo un’assenza, anche superiore a 5 giorni, non è richiesto il certificato medico per la riammissione presso la struttura educativa. Resta inteso che il certificato medico deve essere prodotto nei casi in cui sia richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica (comma 1, lett. A).

Le assenze superiori a 10 giorni naturali e consecutivi dovranno essere giustificate con validi motivi di salute o familiari e documentabili, per mantenere il posto assegnato.


 

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