Descrizione del servizio e iscrizione

ISEE Indicatore di Situazione Economica Equivalente

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate e prende in considerazione sia la situazione reddituale che patrimoniale riferite al secondo anno solare precedente a quello di pubblicazione del bando, in relazione a ciascun componente del nucleo familiare.

Questo strumento è regolamentato dal DPCM n. 159/2013, entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015 che, all’art. 7, disciplina nel dettaglio l’ISEE per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni, includendo nel nucleo familiare (da intendersi come famiglia anagrafica) il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore a condizione che sia intervenuto il relativo riconoscimento del minore, salvo le eccezioni disciplinate dal medesimo articolo.

I richiedenti che intendono avvalersi dei benefici eventualmente derivanti dall’attestazione ISEE 2024 (migliore posizione in graduatoria a parità di punteggio e tariffa agevolata per la frequenza della struttura educativa) dovranno dichiarare in fase di compilazione della domanda di accesso al servizio di essere in possesso di una attestazione rilasciata dall’INPS oppure di aver presentato richiesta all'INPS o al CAF.

Nella domanda di iscrizione non è necessario allegare il documento dell'attestazione ISEE né indicare il valore ISEE, né il codice della DSU, né la data di presentazione/rilascio, ma occorre unicamente autorizzare Roma Capitale al recupero, mediante canali telematici dalla banca dati di INPS, delle informazioni riguardanti l'indicatore ISEE del minore per il quale si richiede l'iscrizione.

In assenza di dichiarazione ISEE, il richiedente acquisirà il punteggio conseguito in base ai soli criteri di accesso selezionati e sarà collocato ultimo tra quelli aventi lo stesso punteggio. In caso di ammissione, usufruirà del servizio pagando la tariffa massima.

La verifica dell’ISEE avverrà in maniera automatica, tramite l’interrogazione del portale dell’INPS da parte del sistema dei servizi scolastici, attraverso il codice fiscale del minore, oppure del richiedente in caso di nascituro.
Per i nascituri sarà cura del richiedente aggiornare l'ISEE dopo la nascita e contattare l'ufficio municipale per il ricalcolo della quota contributiva.

Il richiedente è tenuto a monitorare il buon esito del processo di acquisizione dell’ISEE, accedendo periodicamente alla stessa sezione in cui ha inviato la domanda di iscrizione, dove è presente la dicitura “stato verifica indicatore ISEE”.

Nei casi in cui il processo di acquisizione dell’ISEE non vada a buon fine e/o emergano irregolarità/incongruenze nell’attestazione ISEE, nel corso dei controlli di routine effettuati dall’ufficio, il richiedente è tenuto a verificare con il CAF e/o l’INPS la correttezza dei dati indicati nell’Attestazione ISEE e ad attivarsi per ottenere una nuova attestazione ISEE.

La nuova attestazione va presentata all’ufficio municipale competente entro il termine ultimo fissato per la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, sulle quali il valore dell’ISEE incide.

Coloro che non ripresenteranno un’attestazione ISEE valida entro il 2 aprile 2024 saranno considerati alla stregua di coloro che non l’hanno presentata e di conseguenza saranno dichiarati decaduti dai benefici ad essa connessi (migliore posizione in graduatoria a parità di punteggio e tariffa agevolata per la frequenza della struttura educativa).

Si raccomanda di iniziare tempestivamente l’iter di rilascio dell’ISEE parte dell’INPS, anche per il tramite dei CAF, poiché la procedura di rilascio prevede una tempistica di almeno 10 giorni lavorativi decorrenti dal momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

In caso di variazioni del reddito superiori al 25% intervenute in corso d’anno, è possibile richiedere il ricalcolo dell’Indicatore (in questo caso l’INPS rilascia l’“ISEE corrente” riferito all’anno in corso) e presentarlo all’ufficio municipale competente per l’aggiornamento delle quote contributive dovute per i mesi successivi (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 9 del 12/03/2015, di recepimento del DPCM 159/2013). In tutti gli altri casi le rette definite in fase di iscrizione rimangono valide per l’intero anno educativo.

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