Come si esercita l'iniziativa popolare

Nell’ambito degli strumenti previsti per favorire la partecipazione popolare alla vita di Roma Capitale, lo Statuto (art. 6, comma 1) attribuisce agli appartenenti alla comunità cittadina alcuni diritti di iniziativa in ordine ad attività di competenza del Sindaco, della Giunta e dell’Assemblea Capitolina o dei loro componenti. Possono esercitare tali diritti:

- i cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale (residenti);

- i cittadini non residenti a Roma Capitale, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano la loro attività prevalente di lavoro nel territorio di Roma Capitale;

- gli studenti non residenti a Roma Capitale, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano la loro comprovata attività di studio presso scuole o università situate nel territorio di Roma Capitale;

- gli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti a Roma Capitale o aventi in questa il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.

L’iniziativa popolare, in particolare, può essere esercitata mediante la presentazione di:

- proposte di deliberazione, da sottoporre, a seconda della loro competenza, alla Giunta o all’Assemblea Capitolina;

- interrogazioni e interpellanze, indirizzate al Sindaco;

- petizioni rivolte all’Assemblea Capitolina o al Sindaco.

 

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
 

Le modalità di presentazione e di esame delle proposte di deliberazione sono stabilite dallo Statuto (art. 8), dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare (artt. 2, 3 e 4) e dal Regolamento del Consiglio Comunale (art. 54). Benché i Regolamenti si limitino a disciplinare la procedura di presentazione delle proposte all’Assemblea Capitolina, tale procedura si applica, per quanto compatibile, anche alle proposte di competenza della Giunta Capitolina, con le seguenti modalità.

 

1. Costituzione del Comitato promotore e deposito del progetto di deliberazione

Per la costituzione del Comitato promotore, sono necessari almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale.

Le azioni da svolgere sono le seguenti:

a) fissazione della data per la costituzione del Comitato, d’intesa con l’apposito Ufficio del Segretariato-Direzione Generale ove si procede all’autenticazione delle firme dei relativi componenti;

b) contestuale presenza presso il Segretariato-Direzione Generale – nel giorno e all’ora stabiliti – dei componenti del Comitato promotore, muniti di un documento di identità in corso di validità e in grado di attestare la loro iscrizione nelle liste elettorali di Roma Capitale mediante autocertificazione o, in alternativa, mediante apposito certificato di recente emissione (è rilasciato da ogni Municipio) o un’attestazione da parte della Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali.

Nella stessa occasione, i componenti del Comitato depositano il progetto di deliberazione che intendono presentare e una relazione illustrativa della stessa, apponendo su entrambi i documenti le loro firme.

Il Comitato promotore riceve quindi una copia degli atti depositati (sulla quale è apposto il timbro a datario dell’Ufficio) ed alcuni esemplari del modulo per la raccolta delle firme degli appartenenti alla comunità cittadina che devono accompagnare il progetto.

Il modulo – predisposto dagli Uffici capitolini – deve essere utilizzato senza alcuna modifica e può essere riprodotto in fotocopia (formato A3). A cura del Comitato, in ogni modulo utilizzato va incluso il testo del progetto.

Nel caso di proposte di competenza dell’Assemblea Capitolina, il Comitato, prima di procedere alla raccolta delle firme, può chiedere alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini di pronunciarsi sulla ricevibilità del progetto di deliberazione.

Sono dichiarati irricevibili i progetti di deliberazione che non sono di competenza dell’Assemblea Capitolina ovvero redatti in termini sconvenienti o non conformi alle disposizioni che ne disciplinano la presentazione.

  

2. Raccolta delle firme

Le firme dei cittadini, pari ad un minimo di 5.000, devono essere raccolte e consegnate dai componenti del Comitato promotore, entro i 3 mesi successivi alla costituzione del Comitato stesso.

Accanto ad ogni firma raccolta, deve essere riportato il numero di iscrizione del cittadino nelle liste elettorali di Roma Capitale, che viene inserito dalla Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali su richiesta diretta del Comitato promotore (è consigliabile procedere per gruppi di moduli, man mano che si procede alla raccolta delle firme, in modo da non concentrare tutte le annotazioni in prossimità della scadenza del termine di consegna).

Se il firmatario non è iscritto nelle liste elettorali di Roma Capitale, lo stesso dichiara, mediante un’autocertificazione allegata al relativo modulo, l’appartenenza ad una delle altre categorie di persone, alle quali lo Statuto attribuisce i diritti di iniziativa popolare (art. 6, comma 1).

  

3. Presentazione delle firme ed esame della proposta di deliberazione

 Completata la raccolta delle firme, il Comitato promotore – con congruo preavviso rispetto alla scadenza del termine per la consegna – concorda con l’Ufficio del Segretariato-Direzione Generale, dove è già stato depositato il progetto di deliberazione, la data di presentazione dei moduli contenenti le firme.

In sede di consegna, i componenti del Comitato promotore che hanno effettuato tale raccolta, ne attestano la regolarità mediante apposita dichiarazione (quadro C di ciascun modulo) e ritirano una ricevuta della avvenuta consegna dei moduli.

La proposta di deliberazione, subordinatamente alla verifica della sua ricevibilità e del numero di firme raccolte, viene trasmessa agli Uffici dell’Amministrazione Capitolina, competenti per materia, i quali esprimono il parere di regolarità tecnica (art. 49, TUEL) entro il termine di 15 giorni.

A seguito di tale parere ovvero decorso il termine per la sua espressione, la proposta è inviata alle competenti Commissioni Assembleari, le quali provvedono all’esame - previa audizione di un rappresentante del Comitato che ne faccia richiesta - entro il termine di 15 giorni.

Acquisito il parere delle Commissioni ovvero scaduto il termine per la loro espressione, la proposta è iscritta all’ordine del giorno dell’Assemblea Capitolina e, su decisione del Presidente d’intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini, all’ordine dei lavori, per essere sottoposta, senza possibilità di presentare emendamenti, all’esame dell’Aula entro 6 mesi dalla consegna delle firme raccolte.

 

INTERROGAZIONI e INTERPELLANZE
 

Le modalità di presentazione e risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze, indirizzate al Sindaco, sono stabilite dallo Statuto (art. 8) e dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare (art. 5), secondo la seguente procedura.

Una o più persone (c.d. promotori), iscritte nelle liste elettorali di Roma Capitale, promuovono la raccolta, mediante un apposito modulo (scaricabile e direttamente utilizzabile), di almeno 200 firme di appartenenti alla comunità cittadina, ai quali lo Statuto attribuisce i diritti di iniziativa popolare (art. 6, comma 1).

In ogni modulo di raccolta delle firme, deve essere incluso il testo dell’interrogazione o dell’interpellanza.

Accanto ad ogni firma raccolta, deve essere riportato il numero di iscrizione nelle liste elettorali di Roma Capitale, che viene inserito dalla Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali su richiesta diretta dei promotori. Non è stabilito alcune termine per la raccolta delle firme o la loro consegna a corredo del testo dell’interrogazione o interpellanza.

Se il firmatario non è iscritto nelle liste elettorali di Roma Capitale, lo stesso dichiara, mediante un’autocertificazione allegata al relativo modulo, l’appartenenza ad una delle altre categorie di persone, alle quali lo Statuto attribuisce i diritti di iniziativa popolare (art. 6, comma 1).

Il testo dell’interrogazione o dell’interpellanza, con i moduli delle firme raccolte, è presentata agli uffici del Segretariato-Direzione Generale dal promotore (o più), munito di:

- documento valido di identità per l’autenticazione della propria firma;

- autocertificazione di iscrizione nelle liste elettorali di Roma Capitale oppure apposito certificato di recente emissione (è rilasciato da ogni Municipio) o un’attestazione da parte della Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali.

Il Sindaco risponde al promotore o al primo dei soggetti promotori, entro il termine di 60 giorni dal deposito dell’interrogazione o dell’interpellanza, salvo si renda necessario rinviare la risposta ad una data successiva. Nel caso le interrogazioni o interpellanze riguardino l’attuazione delle pari opportunità tra uomini e donne, il Sindaco risponde entro 30 giorni.

La risposta è inviata, altresì, al Presidente dell’Assemblea Capitolina ed al Municipio interessato, affinché ne siano informati, rispettivamente, i componenti dell’Assemblea Capitolina e del Consiglio del Municipio.

 

PETIZIONI
 

Le modalità di presentazione e risposta alle petizioni sono stabilite dallo Statuto (art. 8) e dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare (art. 6).

Le petizioni sono rivolte all’Assemblea Capitolina (e, per essa, indirizzate al suo Presidente) o al Sindaco, nelle materie di competenza, rispettivamente, dell’Assemblea e della Giunta Capitolina.

Sono presentate, in forma scritta e senza necessità di moduli appositamente predisposti, dagli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, ai quali lo Statuto attribuisce i diritti di iniziativa popolare (art. 6, comma 1).

Per ogni firmatario, deve essere chiaramente indicato il nominativo ed il domicilio. Le petizioni redatte in termini sconvenienti sono dichiarate irricevibili.

Il Presidente dell’Assemblea Capitolina assegna alla Commissione Assembleare competente per materia la petizione rivolta all’Assemblea Capitolina e fornisce la risposta entro il termine di 60 giorni, inviandone una copia ai componenti dell’Assemblea Capitolina.

Il Sindaco fornisce la risposta alla petizione a lui rivolta, entro il termine di 60 giorni, inviandone una copia ai componenti dell’Assemblea Capitolina.

 

 

Data aggiornamento 27/10/2017

 

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