Accesso civico

Accesso civico

La riforma introdotta dal Decreto Trasparenza (D.lgs. n.33/2013), modificata con il D.lgs. n.97/2016, ha l’obiettivo di favorire un controllo diffuso sull’operato delle pubbliche amministrazioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Inoltre, mira a incentivare la partecipazione al dibattito pubblico, garantendo a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle amministrazioni, oltre a quelli già soggetti a pubblicazione obbligatoria. Questo diritto è esercitabile nel rispetto di limiti legati alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. 

In base alla riforma, tutti i documenti, le informazioni e i dati accessibili tramite accesso civico, inclusi quelli obbligatoriamente pubblicati, sono considerati pubblici. Ogni cittadino ha il diritto di consultarli, utilizzarli e riutilizzarli gratuitamente, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 7 del D.lgs. n.33/2013. 

Oltre al tradizionale diritto di accesso documentale, disciplinato dalla Legge n.241/1990 e riservato a soggetti con interessi qualificati e giuridicamente tutelati, l’accesso civico si articola in due modalità principali: 

  • Accesso civico “semplice” – previsto dall’art. 5, comma 1, del D.lgs. n.33/2013 – consente di richiedere documenti, informazioni e dati che l’Amministrazione di Roma Capitale non abbia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” della home page.

 

  • Accesso civico “generalizzato” – disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. n.33/2013 – permette di richiedere dati e documenti detenuti da Roma Capitale, ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente pubblicati, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis del D.lgs. n.33/2013, relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

 

  • Registro degli Accessi

L’Amministrazione Capitolina ha istituito un registro organizzato delle richieste di accesso, suddiviso per tipologie (il cosiddetto Registro degli Accessi). Questo strumento, in linea con le indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), raccoglie informazioni sulle istanze concluse nel semestre di riferimento, tra cui la data di presentazione, una sintesi dell’oggetto, l’eventuale presenza di controinteressati, l’esito della richiesta e la data della decisione. La Delibera A.N.AC. n.1309/2016 definisce i dati da includere nel registro.

I dati pubblicati nel registro vengono aggiornati semestralmente e saranno progressivamente ampliati, in base all’evoluzione dei sistemi informativi e alle procedure di anonimizzazione necessarie per garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

 

Normativa di riferimento

- D.lgs. n.33/2013; D.lgs. n.97/2016; Legge n.241/1990

 

Data di pubblicazione: 19/04/2021

Data di aggiornamento: 14/11/2025

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