Come fare
I cittadini - singoli o associati – possono accedere ai documenti e alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, secondo le modalità e con i limiti previsti dalla Legge n.241/90 e s.m.i., e dal Regolamento capitolino - Deliberazione Assemblea Capitolina n.6/12.2.2019. Si può prendere visione dei documenti o chiederne copia - in tal caso, ai sensi della normativa vigente, è previsto il pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti fissi, ottenendo risposta entro un termine stabilito. Esistono alcuni limiti e restrizioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni che sono legate, ad esempio, alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.
Si può accedere in due modi:
- informalmente, mediante richiesta motivata anche solo verbale presso l’Ufficio che detiene l’atto o l’informazione. L'interessato dovrà fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l'individuazione del documento richiesto. L'ufficio risponde immediatamente e senza formalità.
- formalmente, qualora l’accesso informale non sia possibile, mediante richiesta scritta e motivata debitamente sottoscritta, che contenga anche i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, da esibire all’atto della richiesta (il documento può essere omesso quando l’istanza sia sottoscritta con firma digitale).
L’istanza si presenta all’URP, se istituito, altrimenti presso l’Ufficio che detiene l’atto. La domanda può anche essere inviata per corrispondenza, allegando copia del documento di riconoscimento, ovvero tramite fax, posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata. L'Ufficio rilascerà una ricevuta con il nome del responsabile del procedimento e l’indicazione dei termini per la risposta.
- Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni (pdf di 697 Kb)
- Domanda di accesso ai documenti amministrativi (pdf di 517 Kb)
- Informativa privacy - URP, Reclami e relazioni con l'utenza (pdf di 251 Kb)