Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini

Come fare

I cittadini, sia singoli che organizzati in associazioni, hanno la possibilità di consultare documenti e informazioni detenuti dall'Amministrazione. Questo diritto è regolato dalla Legge n.241/90 e successive modifiche, oltre che dal Regolamento capitolino approvato con la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.6 del 12 febbraio 2019. È possibile richiedere la visione dei documenti o ottenerne una copia, con il pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti fissi previsti dalla normativa. La risposta viene fornita entro i tempi stabiliti. Esistono alcuni limiti e restrizioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni che sono legate, ad esempio, alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.
Le modalità di accesso sono due:

-Accesso informale: si effettua tramite una richiesta motivata, anche verbale, presso l'Ufficio che detiene l'atto o l'informazione. L'interessato deve fornire la propria identità e i riferimenti utili per individuare il documento. La risposta viene fornita immediatamente e senza formalità.
-Accesso formale: si utilizza quando l'accesso informale non è possibile. In questo caso, è necessario presentare una richiesta scritta e motivata, firmata e accompagnata dai dati anagrafici e dagli estremi del documento di riconoscimento del richiedente. Se la firma è digitale, il documento di riconoscimento può essere omesso.

La richiesta si presenta all'URP, se istituito, oppure direttamente all'Ufficio che detiene l'atto. È possibile inviare la domanda anche tramite:
-Corrispondenza, allegando copia del documento di riconoscimento
-Fax
-Posta elettronica ordinaria
-Posta elettronica certificata

L'Ufficio competente rilascerà una ricevuta contenente il nome del responsabile del procedimento e i termini entro cui verrà fornita la risposta.

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