Vendite Sottocosto

Vendite Sottocosto

Per vendite sottocosto, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 aprile 2001, si intende “la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati, secondo la definizione contenuta nell’art. 15, comma 7, del Dlgs. 114/98

Secondo quanto stabilito all’art. 1 comma 4 e 5 del D.P.R. n. 218/2001:

  • il venditore ha l’obbligo di informare il Comune sulla vendita sottocosto almeno 10 giorni prima dell’inizio degli sconti;
  • la vendita sottocosto può durare per un periodo massimo di 10 giorni;
  • tra una vendita sottocosto e l’altra devono trascorrere almeno 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno;
  • non si possono proporre più di 50 referenze sottocosto;
  • le vendite sottocosto possono essere attuate per un massimo di tre volte durante l’anno.

Sussistono delle eccezioni legate ad alcune tipologie di prodotti che possono essere comunque proposte alla vendita di sottocosto senza limitazioni:

  • gli alimenti freschi o deperibili che, altrimenti, andrebbero sprecati;
  • i prodotti alimentari per i quali è prevista la scadenza breve (entro 3 giorni) o il termine minimo di conservazione (quindici giorni);
  • è possibile vendere sottocosto i prodotti legati alle festività dopo la data della celebrazione;
  • la legge stabilisce delle deroghe per i prodotti che hanno perso valore commerciale a causa di innovazioni tecnologiche o nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazioni;
  • i prodotti da esposizione e quelli parzialmente deteriorati;
  • le vendite sottocosto sono consentite anche in caso di apertura di un nuovo store, di ristrutturazione totale o nell’anniversario dell’apertura, a distanza di almeno cinque anni. 

La comunicazione della vendita sottocosto e i relativi allegati vanno presentati tramite posta elettronica certificata, utilizzando la modulistica presente nella Circolare 3550/c del 2002 rilasciata dal Ministero Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy), secondo le seguenti modalità:

Le comunicazioni che riguardano gli esercizi di vicinato e le Medie Strutture di Vendita di superficie fino a 600 mq. ubicati nell’ambito territorio di Roma Capitale, vanno inviate al Municipio territorialmente competente. Le comunicazioni che riguardano le Medie Strutture di Vendita con superficie superiore a 600 mq, le Grandi Strutture di Vendita, nonché tutti gli esercizi posti all’interno dei Centri Commerciali, ubicati nell’ambito del territorio di Roma Capitale, vanno inviate al protocollo del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it

Costo del servizio

I diritti di istruttoria per l’invio del modello Vendite sottocosto sono pari a € 23,20, ai sensi della DGC n. 421/2023 Anno 2024.  Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe anno 2024 e approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale.

 Il pagamento può essere effettuato tramite:

3) su c/c postale n. 60719002, intestato a Comune di Roma Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive U.O. SUAP, oppure tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Roma, IBAN: IT62O0760103200000060719002 specificando nella Causale “diritti si istruttoria per Comunicazioni di vendite sottocosto”, indicando le date di effettuazione della vendita sottocosto, struttura commerciale e ubicazione.

Sanzioni (art. 5 D.P.R. 218/2001)

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L.6.000.000.

2. Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

3. Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in caso di particolare gravità o di recidiva puo' essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Scarica Circolare 3550/c del 2002 e Modello Vendita Sottocosto

 

 

 

 

 

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