Inquinamento dei terreni e delle falde acquifere

Risanamento ambientale e Bonifica

Risanamento ambientale e Bonifica Attenzione a non far confusione.

Per “Risanamento ambientale” si intende quell’insieme di attività necessarie per riqualificare un sito degradato, interessato da presenza di strutture dismesse e rifiuti di varia natura.

Attenzione, come si vedrà più oltre, è assolutamente improprio utilizzare il termine Bonifica per descrivere queste azioni, anche se entrato nel gergo comune.

Infatti il Codice dell’Ambiente D.Lgs. 152/2006 colloca giustamente la rimozione dei rifiuti nella Parte Quarta Titolo I “Gestione dei rifiuti”.

Il Risanamento ambientale è una attività piuttosto semplice. Infatti il legislatore, nella parte relativa alla gestione dei rifiuti, dedica a questo tema un unico articolo: 192. Divieto di abbandono, dove in poche righe, in soli 4 commi, viene descritta la procedura da attuare per la rimozione dei rifiuti di qualsiasi genere essi siano: solidi o liquidi, sul suolo superficiale o interrati ed anche nelle acque superficiali o sotterranee, nonché gli obblighi connessi all’attuazione di tali attività.

Ben diversa, ed assai più complessa ed onerosa, è l’attività di Bonifica di un sito contaminato.

Solo in presenza di fenomeni di inquinamento che abbiano interessato le matrici ambientali del suolo superficiale SS suolo profondo SP o l’acqua di falda GW si deve parlare, a norma di legge, di Bonifica.

Per capire la complessità di una Bonifica basta guardare la norma di settore, disciplinata nel D.Lgs. 152/2006 al Titolo V della Parte Quarta “Bonifica di siti contaminati” che si compone di ben quindici articoli dal 239 al 253 e di 5 allegati tecnici.

Per affrontare ed attuare tutte le attività necessarie per la bonifica di un sito contaminato, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA ha redatto e pubblicato numerose linee guida su diverse delle complesse tematiche in materia di bonifiche, anche di concerto con Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente SNPA costituito dall’insieme di tutte le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente ARPA. Dette linee guida affiancano il testo normativo del D.Lgs. 152/2006.

Il Legislatore, per evitare che ogni sito interessato da presenza di rifiuti entrasse nella complessa ed onerosa procedura di bonifica, ha espressamente escluso dall’ambito di applicazione delle bonifiche la rimozione dei rifiuti, a determinate condizioni. Questo è stabilito nelle esclusioni di cui all’articolo 239 comma 2 del citato Decreto che recita:

2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto (ndr Gestione dei rifiuti), le disposizioni del presente titolo (ndr Bonifica dei siti contaminati) non si applicano:

a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto (ndr Bonifica dei siti contaminati). In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo (ndr Bonifica dei siti contaminati).

All’atto della rimozione dei rifiuti quindi, il soggetto che sta operando ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.152/2006, deve verificare se tali rifiuti siano in grado di rilasciare sostanze inquinanti nel suolo e sottosuolo, o meno (rifiuti inerti). In presenza di rifiuti non inerti (potenzialmente in grado di rilasciare sostanze inquinanti), dopo la rimozione dei rifiuti, deve effettuare campionamenti nei terreni sottostanti, (ed anche circostanti in caso siano interrati) per verificare la qualità ambientale del sito. Il set analitico va deciso sulla base della natura dei rifiuti presenti e delle sostanze che questi possono rilasciare se sottoposti a dilavamento per le piogge o direttamente per percolazione di sostanze liquide nei terreni. Il campionamento potrà accertare se sussistano o meno i superamenti dei valori di attenzione tabellati nell’allegato 5 alla Parte Quarta Titolo V del citato Decreto. In caso di superamenti, la circostanza va notificata a tutti gli Enti competenti ex articolo 242 o 244 o 245 del D.Lgs. 152/2006 (utilizzando la modulistica regionale ex D.G.R. Lazio n. 297/2019) e sul caso si apre un procedimento di Bonifica per la potenziale contaminazione del sito.

Attenzione quindi a non usare impropriamente il termine Bonifica, per descrivere attività di rimozione di rifiuti e ad avere ben chiara la distinzione delle due attività; come già più volte sottolineato, quella di bonifica è ben più complessa ed onerosa della mera rimozione dei rifiuti, perché deve agire intervenendo sul sistema complesso delle connessioni tra le matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque di falda) ed i fenomeni di inquinamento in atto, con le comprensibili difficoltà operative che ne conseguono. Per tale ragione le attività di bonifica dei siti contaminati devono necessariamente essere affidate a Società qualificate iscritte in un apposito Albo.

Altrettanta attenzione va dedicata nella lettura dei documenti, anche redatti da Amministrazioni Pubbliche, dove i termini vengono spesso confusi ingenerando non poche difficoltà nella gestione amministrativa dei procedimenti, che devono essere sempre inquadrati nel giusto contesto normativo e procedurale.

 

 

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