Autenticazioni e legalizzazioni

Autenticazione della copia di documenti

L’autenticazione della copia di documenti è una dichiarazione di conformità di una copia al suo originale.

L’autenticazione può essere effettuata, dietro esibizione del documento originale e della fotocopia integrale dell’atto stesso, dall’incaricato del Sindaco, dal notaio, dal cancelliere e dal segretario comunale. L’autentica può anche essere fatta:

• dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento;

• dal pubblico ufficiale che detiene l’originale;

• dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento.

Non si possono autenticare copie di documenti rilasciati dal notaio in copia conforme all’originale (quali atti di compravendita), perché in tal caso è il notaio stesso che deve rilasciare altre copie autentiche dell’originale dell'atto, depositato presso i suoi archivi.

Se la copia del documento deve essere presentata ad una Pubblica Amministrazione, l’autenticazione può essere fatta direttamente dal responsabile del procedimento che la riceve. In tal caso, la copia conforme può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

Solo nel caso di documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione, di pubblicazioni, di titoli di studio o di documenti fiscali, che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati, il cittadino può dichiarare, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, effettuabile anche in calce alla copia stessa, che trattasi di copia conforme all’originale.

Tempi di risposta: a vista.

 

Costo del servizio:

l'autenticazione delle copie è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 fino a 4 facciate, salvo i casi in cui è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi della Tab. Allegato B del Decreto Presidente Repubblica n. 642 del 26/10/72 e della somma di € 0,52 presso il Municipio.

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