Voltura dei contratti di locazione degli alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)

Requisiti

1) in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare, di cui all'articolo 11, comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5;

2)in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, di scioglimento dell'unione civile, all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo;

3)in caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale o di nullità dell’unione civile all'assegnatario subentra nell'assegnazione l'altro coniuge o l’altra parte dell’unione civile, se tra i due sia così convenuto e qualora quest'ultimo risulti abitare stabilmente nell'alloggio;

 

Torna all'inizio del cotenuto Gestione Preferenze Cookie