Medie strutture con superficie di vendita da 601 a 2500 mq

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Con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 634 del 26/07/2022, pubblicata nel BURL n. 68 del 16/08/2022 e in vigore dal giorno successivo, è stato adottato il regolamento regionale avente ad oggetto: “Disposizioni attuative e integrative della legge regionale 6/11/2019 n. 22 (Testo Unico del Commercio), concernenti le attività commerciali in sede fisse e le forme speciali di vendita”, con il quale sono stati fissati i nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni, trasferimenti di sede e ampliamenti degli esercizi commerciali con superficie di vendita maggiore di 250 mq e fino a 2500 mq.

 

Il termine di adozione del provvedimento finale (provvedimento autorizzativo commerciale o provvedimento unico commerciale ed edilizio o di rigetto) è di 90 giorni.

 

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

- in caso di emanazione di provvedimento di diniego del rilascio del titolo autorizzativo, proposizione ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 gg. dalla notifica o conoscenza dell'atto, ai sensi del dgls. 02.07.2010, n. 104: in alternativa al ricorso al T.A.R. Lazio, proposizione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

 

- in caso di silenzio o inerzia della Pubblica Amministrazione nell'adottare nei termini il provvedimento finale, proposizione, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, richiesta al T.A.R. Lazio di accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

 

- in caso di inerzia del soggetto tenuto ad adottare nei termini il provvedimento finale, attivazione del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2, commi 9-bis e 9-ter, della Legge 07.08.1990, n. 241 (vedi apposita sezione del portale di Roma Capitale);

 

- in caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, istanza al T.A.R. Lazio per risarcimento del danno ingiusto subito, ai sensi dell'art. 2-bis, c. 1, Legge 07.08.1990, n. 241 e degli artt. 30 e 133 D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

 

- in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, richiesta di un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge, azionando il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, c. 9-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241, entro il termine perentorio di 20 gg. dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 28, c. 2, Legge 09.08.2013, n. 98, e dell'art. 2-bis, c. 1-bis, Legge 07.08.1990, n. 241 succ. modifiche.

 

La modulistica e la normativa di riferimento sono consultabili all'interno dello Sportello Unico Attività Produttive - S.U.A.P. Roma.

 

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