SCIA

Sommario
  1. Descrizione del Servizio
  2. Informativa Privacy
  3. SCIA - Modulistica

Descrizione del Servizio

La nuova SCIA in edilizia e la Modulistica unificata e standardizzata

In attuazione delle deleghe conferite al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la Legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. legge Madia), ha previsto l’adozione di uno o più decreti legislativi atti ad individuare i procedimenti di tipo comunicativo, segnalativo, nonché autorizzativo con provvedimento espresso. 

Il primo decreto legislativo è stato emanato il 30 giugno 2016 n. 126 (c.d. Decreto SCIA 1), che ha introdotto all’interno della L.n. 241/1990, l’art. 19-bis “Concentrazione dei regimi amministrativi”, inerente il procedimento della SCIA, che prevede al:

- comma 2 la SCIA unica, attivabile dall’interessato qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA, siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche. In tal caso l’interessato presenta un’unica SCIA all’Ufficio procedente, che a sua volta la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza;
- comma 3 la SCIA condizionata, che può essere attivata dall’interessato qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati. In tal caso, l’interessato presenta la SCIA all’Ufficio procedente che entro 5 giorni convoca la conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge n. 241/1990.

Il secondo decreto legislativo è stato emanato il 20 novembre 2016 n. 222 (c.d. Decreto SCIA 2) che ha, tra l’altro:
- abolito la CIL, confluita nell’attività edilizia libera (AEL) di cui all’art. 6 del D.P.R. 380/2001, che prevede al comma 1 lett. e-bis) la comunicazione di avvio lavori, solo per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee da rimuovere al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- abolito la denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (DIA), confluita nella Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire (art. 23 d.P.R. 380/2001);
- introdotto la Segnalazione certificata di agibilità, in luogo del certificato di agibilità e dell’attestazione di agibilità (art. 24 d.P.R. 380/2001);
con conseguente modifica del regime amministrativo cui sono subordinati gli interventi edilizi. In merito a tale ultimo aspetto, il D.Lgs. 222/2016 è corredato dalla Tabella “A” [vedi sotto "Allegati"] nella cui Sezione II – Edilizia, è rinvenibile la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi cui gli stessi sono sottoposti, pertanto non si può che rimandare a tale quadro sinottico che ad ogni buon fine si allega.

Per quanto attiene la modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale, si rappresenta che la stessa è il risultato di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 del D.lgs. 222/2016 che testualmente recita: “Le amministrazioni statali… adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare…”. 
La modulistica unificata in materia di procedimenti edilizi semplificati è stata oggetto di Accordo tra Stato, Regioni ed Enti locali siglato in sede di Conferenza unificata del 4 maggio 2017, cui sono seguite l’approvazione Regionale con Determinazione n. G08525 del 19/06/2017 e l’adozione da parte di quest’Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 859 del 30/06/2017.
Per le procedure edilizie inerenti opere eseguite in assenza di SCIA ovvero in assenza di SCIA in alternativa al permesso di costruire, la richiamata modulistica prevede rispettivamente la compilazione:
- del quadro c) Qualificazione dell’intervento lett. c.2 ovvero c.3, del quadro f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi let. f.2, nonché il quadro 1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere punto 1.5 e quadro 13) Quadri informativi aggiuntivi punto 13.6 della relazione tecnica asseverata;
- del quadro f) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi let. f.2, nonché il quadro 1) Tipologia di intervento e descrizione delle opere punto 1.4 e quadro 16) Quadri informativi aggiuntivi punto 16.6 della relazione tecnica asseverata.

Come presentare le Segnalazioni certificate di inizio attività

Dal 1 aprile 2022 le procedure relative alle SCIA (art. 22 DPR 380/2001) dovranno essere redatte e trasmesse esclusivamente tramite SUET, lo sportello telematico a disposizione dei cittadini e dei tecnici professionisti progettato per semplificare la presentazione delle comunicazioni e delle istanze necessarie per la realizzazione degli interventi edilizi, agevolarne l’istruttoria da parte degli uffici competenti, monitorarne lo stato d’avanzamento da parte di tutti i soggetti interessati sino alla conclusione dell’intervento edilizio.
Si ricorda infine che i procedimenti relativi alle SCIA (art. 22 DPR 380/2001) la competenza è già attribuita alla Direzioni Tecniche Municipali.

Si precisa che per i procedimenti da presentare, inerenti le SCIA in alternativa al Permesso di Costruire (art. 23 DPR 380/2001), e per procedimenti pregressi relativi alle SCIA già presentate alla data del 17.01.2022, ove necessitino di integrazioni, le stesse dovranno essere effettuate con deposito cartaceo ovvero con invio della documentazione tramite PEC ai rispettivi Uffici Procedenti.

Diritti di segreteria
Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato:
- tramite procedura web accessibile dalla sezione “Servizi on line” del portale Roma Capitale: Servizi di Riscossione Reversali

Le tariffe vigenti sono quelle indicate dalla tabella estratta dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 4/2017, ove in luogo di D.I.A. leggasi S.C.I.A. [vedi sotto in "Allegati"]

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