Vendite Straordinarie

Vendite Straordinarie

Ai sensi della Legge Regionale del Lazio n. 22 del 6 novembre 2019, Sezione V, artt. 33 e 34, per vendite straordinarie si intendono: le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione o saldi, le vendite promozionali.

 

PUBBLICITÀ DEI PREZZI (art. 17, co. 6)

Durante il periodo delle vendite di liquidazione nonché delle vendite di fine stagione ovvero delle vendite promozionali il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale dei prodotti in saldo e in promozione devono essere ben chiari e leggibili ed esposti con le modalità previste dal presente articolo.

 

VENDITE DI LIQUIDAZIONE (art. 33)

Le vendite di liquidazione sono effettuate, previa comunicazione comprovante le loro cause, al SUAP competente per territorio da effettuarsi almeno venti giorni prima, al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci in caso di:

a) cessazione dell’attività commerciale;

b) cessione dell’azienda ovvero di una o più unità locali in cui è effettuata la vendita di liquidazione;

c) trasferimento in altro locale dell’azienda o di una singola unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;

d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita;

Le vendite di liquidazione possono avvenire in qualunque momento dell’anno, ad eccezione di quelle relative alla trasformazione e rinnovo dei locali di vendita, che sono vietate nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione.

Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell’esercizio e nei locali di pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell’attività commerciale in liquidazione. Detto divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Le comunicazioni che riguardano gli esercizi di vicinato e le Medie Strutture di Vendita di superficie fino a 600 mq, vanno inviate al Municipio territorialmente competente. Le comunicazioni che riguardano le Medie Strutture di Vendita con superficie superiore a 600 mq, le Grandi Strutture di Vendita, nonché tutti gli esercizi posti all’interno dei Centri Commerciali, vanno inviate al protocollo del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive al seguente indirizzo di posta certificataprotocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it

 

Scarica il Modello Comunicazione di Vendita di Liquidazione

 

VENDITE DI FINE STAGIONE O SALDI (art. 34)

Le vendite di fine stagione, o saldi, riguardano, in particolare, i prodotti di carattere stagionale o di moda, quali, tra gli altri, quelli relativi ai settori dell’abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, nonché i prodotti sottoposti a rapida evoluzione tecnologica o comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Le vendite possono essere effettuate in tutto il territorio della Regione per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dalla data di inizio delle stesse.

La Giunta regionale annualmente con propria deliberazione da adottarsi, previo parere della commissione consiliare competente, almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle vendite invernali di fine stagione, fissa la data di inizio delle vendite sia per il periodo invernale, sia per il periodo estivo. In caso di mancata adozione della suddetta deliberazione si intendono valide le date stabilite per l’anno precedente.

Nel periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso i magazzini o l’esercizio medesimo, con riferimento alle sole merci oggetto delle vendite stesse.

Nelle prime ventiquattro ore dall’inizio delle vendite di fine stagione non si applicano le sanzioni nel caso in cui la merce sia sprovvista di cartellino ai sensi dell’articolo 17, comma 6, purché la stessa sia inserita in un’area in cui sia indicata la percentuale di sconto.

Nelle successive ventiquattro ore tutti i capi esposti devono essere muniti del relativo cartellino di sconto.

È fatto divieto nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione di effettuare, con ogni mezzo di comunicazione, inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori per proporre condizioni favorevoli di acquisto in data precedente l’inizio di tali vendite.

Durante il periodo delle vendite di liquidazione di cui all’articolo 33 nonché delle vendite di fine stagione ovvero delle vendite promozionali di cui all’articolo 34 il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale dei prodotti in saldo e in promozione devono essere ben chiari e leggibili ed esposti con le modalità previste dall’articolo 17 comma 1 legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019.

 

VENDITE PROMOZIONALI (art. 34 comma 7 e 8)

Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo eventuali divieti prescritti dalla legge. Lo svolgimento delle vendite non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo o temporale, tranne che nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i medesimi prodotti di cui al comma 1 dell’art. 34 L. Reg. n.22/2019. Il limite dei trenta giorni precedenti alle vendite si intende riferito anche agli outlet di cui all’articolo 32.

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE (art. 35 comma 3 lett.l)

In caso di violazione delle disposizioni in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, di cui agli articoli 33 e 34 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

1) da euro 1.500,00 a euro 4.500,00 per gli esercizi di vicinato;

2) da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 per le medie strutture di vendita;

3) da euro 13.500,00 a euro 40.500,00 per le grandi strutture di vendita.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 3, lettere b), i), l), è disposta la chiusura dell’esercizio:

a) fino a quattro giorni per gli esercizi di vicinato;

b) fino a sei giorni per le medie strutture di vendita;

c) fino a otto giorni per le grandi strutture di vendita a partire dal giorno successivo alla data

di comunicazione della sanzione.

Dopo la terza reiterazione delle violazioni o qualora non venisse rispettata la chiusura di cui al comma 5, è revocato il titolo abilitativo. 

 

Costo del servizio:

I diritti di istruttoria per l’invio del modello Vendite Straordinarie sono pari a € 23,20, ai sensi della DGC n. 421/2023 Anno 2024.  Servizi pubblici a domanda individuale e servizi pubblici diversi. Tariffe anno 2024 e approvazione della percentuale di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale.

Il pagamento può essere effettuato tramite:

1) Il pagamento può essere effettuato tramite la piattaforma telematica PAGO@PA indicando il numero di c/c 20046033, specificando nella Causale “diritti si istruttoria per Comunicazione

2) Servizi di pagamento on line (Utenti identificati e non) e di riscossione reversali, rinvenibili nel Portale di Roma Capitale.

3) su c/c postale n. 60719002, intestato a Comune di Roma Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive U.O. SUAP, oppure tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Roma, IBAN: IT6200760103200000060719002 specificando nella Causale “diritti si istruttoria per Comunicazioni di vendite sottocosto”, indicando  le date di effettuazione della vendita sottocosto, struttura commerciale e ubicazione.

 

Consulta le seguenti notizie:

 

Saldi invernali, al via il 5 gennaio 2024

Saldi estivi, al via il 6 luglio 2023

 

Aggiornamenti normativi in materia di annuncio riduzione prezzi

PUBBLICITA’ DI RIDUZIONE DI PREZZO

Decreto Legislativo n. 26/2023

(Recepimento della Direttiva 2019/2161/CE - Direttiva OMNIBUS)

Il Decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 del 18 marzo 2023) ha dato attuazione nell’ordinamento nazionale alla Direttiva (UE) 2019/2161, c.d. “Direttiva Omnibus”, che ha introdotto alcune novità in materia di tutela dei consumatori. Difatti con il D.Lgs. n. 26/2023 vengono apportate al Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) varie integrazioni e modifiche, volte a rafforzare la tutela del consumatore, anche nel contesto di commercio on line, e a rendere più efficace l’apparato delle sanzioni applicabili alle imprese nei casi di violazione.

Una delle principali novità introdotte dal D.lgs. n. 26/2023 riguarda la disciplina dell’annuncio di riduzione di prezzo con l’art. 17 bis, in base al quale ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo più basso che l’impresa commerciale ha applicato per la vendita del prodotto alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti all’applicazione della riduzione (ossia, il prezzo precedente)

La disposizione dei 30 giorni di cui all’art. 17 bis del Codice del Consumo non si applica agli annunci di riduzione di prezzo relativi a:

- Vendite sottocosto

- Prodotti agricoli

- Prodotti alimentari deperibili

- Prodotti che sono stati immessi sul mercato da un lasso minore di 30 giorni

L’art. 17 bis del Codice del Consumo non si applica agli articoli di campionario, alle prove di mercato ed ai prezzi di lancio di un prodotto, né alle offerte soggette a condizioni.

Tutte le tipologie di esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita) sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 17 bis.

L’esercente deve sempre modificare le etichette per i beni oggetto dell’annuncio di riduzione dei prezzi, in modo tale da indicarne il “prezzo precedente” corretto, non potendosi, in questi casi, considerare il prezzo di vendita indicato sull’etichetta quale “prezzo precedente”.

 

Sanzioni previste in violazione all’art. 17 bis, ai fini degli annunci di riduzione del prezzo

L’ammontare della sanzione amministrativa va da € 516,00 ad € 3.098,00. L’importo della sanzione può aumentare fino a un massimo di € 10 milioni nel caso di prestazione di informazioni, relativa alla riduzione del prezzo, ingannevoli poiché tale ipotesi configura la fattispecie di pratiche commerciali scorrette, alle quali segue un diverso regime sanzionatorio.

Per una più approfondita disamina delle novità introdotte dalla Direttiva Europea a tutela dei consumatori, è possibile consultare il testo normativo recepito con il  D.lgs 26/2023 (RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2019/2161/CE-DIRETTIVA OMNIBUS) nella sezione "link esterni".

 

 

 

 

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