Gestione sinistri e procedure di risarcimento

In caso di un danno subito a causa all’omessa o insufficiente manutenzione delle strade è possibile richiedere il risarcimento dei danni.

 

Per i sinistri accaduti nel sistema viario di Grande Viabilità così come definito nella Deliberazione della Giunta Comunale n.1022/2004  la dichiarazione di sinistro, da compilare su apposito modulo,( pdf A) deve essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana o inviata per posta, per fax (06.6710 2028) o tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)  all'indirizzo (protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it).

 

Al modulo deve essere allegata la seguente documentazione:
 

1) Fotocopia di un documento di identità del richiedente;
 

2) Verbale del Corpo di Polizia Municipale relativo all’incidente o atto equipollente (es. verbale dei Carabinieri, della Polizia ecc.);
 

3) Dichiarazione testimoniale, modello allegato, sottoscritta da chi ha assistito all'evento (redatta su fotocopia del documento d'identità del teste stesso);

Il modello di Dichiarazione testimoniale si deve compilare nel caso di dichiarazioni testimoniali  corredata  della copia fronte/retro del documento d'identità.

 

4) Preventivo di spesa o fattura o documento equipollente in caso di danni materiali alle cose; 
 

5) Certificati medici e/o ricevute di spesa in caso di danni fisici alle persone. 

 

L’ufficio, una volta ricevuta la denuncia, effettua gli opportuni accertamenti e comunica all’interessato il nominativo dell’impresa che, alla data dell’evento, aveva la manutenzione e la sorveglianza della strada.


 

Il cittadino, dopo aver ricevuto tale comunicazione, può:
 

• Chiedere il risarcimento danni direttamente all’impresa manutentrice;
 

in caso di mancato riscontro:
 

• Chiedere il risarcimento danni a Roma Capitale tramite le Assicurazioni di Roma;
 

• Contattare lo Sportello di Conciliazione dell’Avvocatura Capitolina per esperire il tentativo di conciliazione (limitatamente a danni subiti di importo non superiore a € 12.911,42).

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