Addizionale Irpef

L’addizionale comunale all’IRPEF è un’imposta che si applica al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) nazionale ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest’ultima.

 

L’addizionale comunale all’Irpef è stata istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151 del 20/21 dicembre 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2002. L’aliquota, inizialmente fissata nella misura dello 0,2% è stata successivamente modificata.

 

Con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 14 del 25 marzo 2015, tuttora in vigore, è stata confermata l'aliquota dello 0,9% dell'addizionale comunale all'IRPEF ed è stata ampliata la fascia di esenzione.

 

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la soglia di esenzione dall’addizionale comunale all’IRPEF è fissata in 12 mila Euro per tutti i contribuenti.

Pertanto, l’addizionale non è dovuta qualora il reddito complessivo sia inferiore o pari a 12 mila Euro, mentre la in caso di eccedenza del reddito oltre i 12 mila Euro, l’addizionale comunale all’IRPEF è dovuta per intero, per cui il limite di 12 mila Euro non costituisce in alcun modo una franchigia.

 

Rimborsi dell’addizionale comunale all’IRPEF

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 183 del 6 agosto 2013, ha assegnato all’Agenzia delle Entrate il compito di provvedere alla restituzione della maggiore imposta rilevata dai controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi o richiesta a rimborso tramite istanza degli interessati.

 

La richiesta di rimborso, corredata della documentazione a sostegno della domanda, deve essere presentata al Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale - Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali - con le seguenti modalità:

 

  •  raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Dipartimento Risorse Economiche - Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali – Via Ostiense, n. 131/L, 00154 Roma

 

 

Il Dipartimento Risorse Economiche, acquisita la richiesta, la inoltrerà all’Agenzia delle Entrate che provvederà alla restituzione della maggiore imposta versata.

 

Il versamento va effettuato mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: 

 

Codici tributo
H501  codice Ente locale (Comune di Roma) 
3816 se il versamento viene effettuato dal sostituto d'imposta 
3843  versamento in autotassazione -ACCONTO - (Ris. N. 368/E del 12/12/2007)
3844  (dal 01/01/2008 il codice tributo per l'autotassazione-saldo 3817 è stato sostituito dal 3844)
se il versamento avviene in autotassazione direttamente dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi (modello Unico) - SALDO - (Ris. n. 368/E del 12/12/2007)
3857  interessi pagamento dilazionato in autotassazione (Ris. N. 368/E del 12/12/2007)
3818  se il versamento avviene a seguito di trattenuta del sostituto d'imposta in sede di modello 730

 

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