Vendita di quotidiani e periodici

In conformità a quanto stabilito dall’art. 2 del d.lgs. n. 170/2001 e dall’art. 67 della Legge Regionale n. 22 del 6.11.2019, il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi.

Si intendono per punti vendita esclusivi, gli esercizi tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici che costituiscono la rete di vendita dedicata in via esclusiva all’informazione.

Per punti vendita non esclusivi si intendono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, vendono quotidiani o periodici, assicurando parità di trattamento nell’ambito della tipologia di quotidiani e periodici scelti.

Possono esercitare la vendita di quotidiani e periodici in regime di non esclusività le tipologie commerciali indicate nell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 170 del 24.04.2001.

 

L’apertura dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di quotidiani e periodici, anche a carattere stagionale e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di cui all’art. 19 della L. n. 241/1990, al SUAP del Municipio competente per territorio, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.

I punti esclusivi di vendita possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 40 %, alla vendita di altri prodotti secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti capitolini vigenti.

L’apertura di nuovi punti vendita su area pubblica avviene tramite presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, previa aggiudicazione dell’area pubblica nella quale installare il chiosco – edicola, a seguito di avviso pubblico. 

 

Il trasferimento dei punti vendita già esistenti su area pubblica da un Municipio ad un altro, avviene tramite presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, previa aggiudicazione dell’area pubblica nella quale installare il chiosco – edicola, a seguito di avviso pubblico.

Per la vendita di quotidiani e periodici su area pubblica, l’assegnatario della postazione dovrà acquisire anche la relativa concessione di occupazione suolo pubblico da parte del municipio territorialmente competente.

 

Subingresso

Il trasferimento della titolarità di un punto vendita di quotidiani e periodici, esclusivo e non esclusivo e/o a carattere stagionale e della relativa concessione osp se trattasi di punto vendita su area pubblica, per atto tra vivi o mortis causa è soggetto alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio Attività al SUAP del Municipio competente per territorio.

 

Reintestazione

Il trasferimento in capo all’originario titolare del punto vendita a seguito di scadenza naturale del contratto di affitto di azienda (o altra tipologia contrattuale) o a seguito di risoluzione anticipata del medesimo e della relativa concessione osp se trattasi di punto vendita su area pubblica, è soggetto alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio Attività al SUAP del Municipio competente per territorio.

La concessione di OSP per i punti vendita su area pubblica in caso di reintestazione è rilasciata in conformità a quanto stabilito dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021 .

 

Ottimizzazione

E’ lo spostamento del punto vendita di quotidiani e periodici all’interno del territorio del medesimo Municipio in cui l’attività è insediata.

L’ottimizzazione del punto vendita di quotidiani e periodici su area pubblica, presuppone il rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico da parte del municipio territorialmente competente.

Non può qualificarsi come ottimizzazione la richiesta di spostamento su area pubblica di attività già esercitata su area privata in sede fissa, quand’anche questa ricada nello stesso Municipio.

Ti potrebbe interessare anche
Link esterni
Torna all'inizio del cotenuto Gestione Preferenze Cookie