Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato

Descrizione del servizio

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) che si avvalgono di volontari non occasionali hanno l’obbligo di iscriverli in un apposito registro e di assicurarli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.  

Prima dell’utilizzo, il registro deve essere vidimato mediante la numerazione progressiva e la bollatura in ogni pagina, a mezzo timbro, da parte dei soggetti abilitati quali notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale. Nell’ultima pagina del registro, l’autorità che ha provveduto alla vidimazione appone una dichiarazione contenete il numero dei fogli che lo compongono, la data e la firma.

Possono richiedere il servizio gli ETS con sede nel territorio di Roma Capitale e iscritti – o che abbiano in corso l’iscrizione – nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 4 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i).

Attualmente, il Codice del Terzo Settore non impone particolari formalità, come la vidimazione, per la tenuta degli altri registri e libri sociali (es. libro dei verbali).

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