Descrizione del servizio
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) che si avvalgono di volontari non occasionali hanno l’obbligo di iscriverli in un apposito registro e di assicurarli contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.
Prima dell’utilizzo, il registro deve essere vidimato mediante la numerazione progressiva e la bollatura in ogni pagina, a mezzo timbro, da parte dei soggetti abilitati quali notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale. Nell’ultima pagina del registro, l’autorità che ha provveduto alla vidimazione appone una dichiarazione contenete il numero dei fogli che lo compongono, la data e la firma.
Possono richiedere il servizio gli ETS con sede nel territorio di Roma Capitale e iscritti – o che abbiano in corso l’iscrizione – nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 4 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i).
Attualmente, il Codice del Terzo Settore non impone particolari formalità, come la vidimazione, per la tenuta degli altri registri e libri sociali (es. libro dei verbali).
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- Informativa privacy - Servizi sociali (pdf di 138 Kb)