Accesso civico della Gestione Commissariale

Accesso civico - All’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare, nel rispetto di alcuni limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

La riforma del Decreto Trasparenza (D.lgs. n.33/2013), realizzata con l’entrata in vigore del D.lgs. n.97/2016 allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche ha così introdotto nell’ordinamento l’istituto dell'accesso civico.

L’accesso civico viene attuato tramite misure che ne assicurano l’efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente.

La richiesta di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata.

Alla luce della riforma, pertanto, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli, nel rispetto dell'articolo 7 del D.lgs. n.33/2013.

Ferma restando la possibilità di esercitare il tradizionale diritto di accesso documentale, disciplinato dalla Legge n.241/1990, rivolto a soggetti titolari di interessi qualificati corrispondenti a situazioni giuridicamente tutelate, il novellato istituto dell’accesso civico ne prevede due diverse fattispecie, indicate di seguito, le cui modalità di esercizio sono descritte nelle pagine web raggiungibili dai relativi collegamenti ipertestuali.

Accesso civico “semplice” - art. 5, comma 1, del D.lgs. n.33/2013 – allo scopo di richiedere documenti, informazioni e dati che la Gestione Commissariale abbia omesso di pubblicare nella sezione della home page denominata “Amministrazione Trasparente della Gestione Commissariale”.

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