FAQ - Domande frequenti sulle Attività Ricettive

1) D. Dove reperire le informazioni sulle attività ricettive e sugli alloggi di uso turistico (anche detti “locazioni turistiche” o “altre forme di ospitalità”)? 

R. Le informazioni di carattere generale sulle attività ricettive e sugli alloggi ad uso turistico sono reperibili presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dipartimentale con le modalità illustrate al seguente link  

 

2) D. Dove reperire le informazioni utili per la trasmissione di una S.C.I.A o di una C.I.A. online? 

R. Tutte le informazioni necessarie per effettuare la trasmissione di una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività) o di una C.I.A. (comunicazione d’Inizio Attività), da inoltrare esclusivamente online, sono reperibili nella “Guida alla compilazione online” che si può scaricare dalla pagina Web dedicata al S.U.A.R. . 

 

3) D. Cosa bisogna fare per avviare un'attività ricettiva? 

R. Per avviare un’attività ricettiva si deve trasmettere, esclusivamente in via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (S.U.A.R.) del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) corredata degli atti, delle dichiarazioni che dimostrano il possesso dei requisiti soggettivi, funzionali e strutturali necessari per lo svolgimento dell’attività ricettiva e di copia della ricevuta di pagamento relativa ai diritti d’istruttoria previsti. La trasmissione della S.C.I.A. avviene nell’ambito del Servizio S.C.I.A. online

 

4) D. Cosa bisogna fare per avviare un’attività di alloggio a uso turistico? 

R. Per avviare un’attività di alloggio a uso turistico, che non costituisce un’attività ricettiva, bensì una forma di ospitalità, si deve trasmettere, esclusivamente in via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (S.U.A.R.) del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda,  una Comunicazione di Inizio Attività (C.I.A.) corredata delle dichiarazioni che dimostrino il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività, di copia di un documento di identità  e di copia della ricevuta di pagamento relativa ai diritti d’istruttoria previsti. La trasmissione della C.I.A. deve essere effettuata esclusivamente online accedendo alle pagine  

 

5) D. Cosa bisogna fare per inviare la S.C.I.A. o una C.I.A. online? 

R. Per inviare una S.C.I.A.  o una C.I.A. bisogna accedere all'Area Riservata ed ai Servizi Online del portale di Roma Capitale Per accedere ai servizi online è necessaria l’autenticazione attraverso SPID (Sistema di Pubblica Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

Le credenziali SPID/CIE/CNS offrono l'opportunità di interagire con l'intera rete della Pubblica Amministrazione garantendo un migliore livello di sicurezza. 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite consultando il seguente link

 

6) D. Cosa fare se il sistema non permette di compilare i campi della S.C.I.A e della C.I.A? 

R.  Per evitare di incorrere in problemi di compilazione dei campi della S.C.I.A. e della C.I.A. si consiglia l’utilizzo del browser Google Chrome. 

 

7) D. Dove poter trovare la S.C.I.A/Comunicazione in bozza? 

R. Si potrà trovare la bozza dell’atto all'interno della scrivania utente cliccando sul banner "le mie pratiche" naturalmente accedendo sempre dall'area riservata. 

 

8) D. Cosa significa un campo compilato e contrassegnato con il triangolino grigio con punto esclamativo mentre si sta compilando un modulo di richiesta? 

R. Se si inseriscono i dati corretti e il campo viene contrassegnato da un triangolino grigio con punto esclamativo si può proseguire con la compilazione perché il triangolino è solo un segnale di invito a verificare la correttezza dei dati inseriti.  

 

9) D. Cosa significa il pallino rosso con punto esclamativo ? 

R. Il sistema segnala un errore che deve essere corretto mentre si compila un modulo di richiesta.  

 

10) D. Quali sono i riferimenti normativi da consultare se si vuole aprire un’attività ricettiva? 

R. I riferimenti normativi da consultare se si vuole aprire un’attività ricettiva sono i seguenti: 

 

11) D. Quali sono i riferimenti normativi da consultare se si vuole attivare un alloggio ad uso turistico? 

R. I riferimenti normativi da consultare se si vuole attivare un alloggio ad uso turistico sono i seguenti: 

   

12) D. Quali sono le tipologie di attività ricettive? 

R. Ai sensi della legge della Regione Lazio 6 agosto 2007, n. 13 e ss.mm.ii. le strutture ricettive si distinguono nelle seguenti tipologie: 

  • Strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, dipendenze alberghiere e residence; 
  • Strutture ricettive extralberghiere: guest house o affittacamere, case per ferie, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore;  
  • Strutture ricettive all’aria aperta: campeggi, villaggi turistici e le aree attrezzate per la sosta temporanea. 

 

13) D. Dove consultare le attività ricettive alberghiere ed extralberghiere regolarmente abilitate da Roma Capitale? 

R. Sul sito istituzionale di Roma Capitale è consultabile il portale OPEN DATA dove sono elencate le attività ricettive regolarmente abilitate

 

14) D. Quali attività ricettive possono essere esercitate anche in forma non imprenditoriale? 

R. Le attività ricettive che possono essere esercitate anche in forma non imprenditoriale sono: 

  • Le case e appartamenti per vacanze, purché il loro numero non sia superiore a due all’interno del territorio comunale; 
  • I Bed & Breakfast 

 

15) D. Quali attività ricettive extralberghiere possono essere esercitate solo in forma imprenditoriale? 

R. Le attività ricettive extralberghiere che possono essere esercitate solo in forma imprenditoriale sono: 

  • Le guest house o affittacamere; 
  • Gli hostel o ostelli; 
  • Le case e appartamenti per vacanze nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre 

 

16) D. Qual è la differenza tra casa vacanza e alloggio ad uso turistico? 

R. La casa vacanza è un’attività turistico ricettiva che deve avere sia una denominazione che una classificazione, al cui interno è vietata la residenza e il domicilio (tabelle allegate al Regolamento Regionale 14/2017). L’alloggio ad uso turistico (denominato anche locazione turistica) di cui all’articolo 12 bis di detto Regolamento, non ha né denominazione, né classificazione, né alcun tipo di servizio che possa ricondurlo ad una delle attività extralberghiere.   

 

17) D. Qual è la differenza tra alloggio ad uso turistico o locazione turistica e la locazione breve (detta anche affitto breve)? 

R. Le locazioni turistiche di cui all’art. 12 bis del Regolamento Regionale del Lazio, denominate altresì "Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico”, sono soggette alla presentazione di C.I.A. telematica al Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. 

Tale tipologia di locazione è collocabile all’interno della macrocategoria delle locazioni brevi (la cui durata non può superare i trenta giorni), ma si differenzia da queste ultime assumendo una propria connotazione per la specifica destinazione volta ad offrire ospitalità ai turisti. 

Conseguentemente, le locazioni brevi aventi diversa finalità, pur essendo assoggettate al versamento del contributo di soggiorno, non possano essere ricomprese nelle attività ricettive-turistiche e non sono soggette alla presentazione di C.I.A. presso il S.U.A.R. . 

 

18) D. Può un soggetto titolare di un B&B non imprenditoriale, di una casa vacanza non imprenditoriale o di un alloggio ad uso turistico trasformare la propria attività in forma imprenditoriale? 

R. No, per avviare l’attività in forma imprenditoriale nell’immobile in cui è stata precedentemente avviata un’attività non imprenditoriale, bisognerà cessare l’attività in forma non imprenditoriale, presentando online una comunicazione di cessazione corredata da copia del pagamento dei diritti di istruttoria, e, successivamente, avviare una nuova attività presentando online SCIA di nuova apertura di attività imprenditoriale, corredata della prescritta documentazione asseverata dal tecnico incaricato e delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, nonché della copia del pagamento dei diritti di istruttoria. 

 

19) D. Qual è la modalità di gestione di un alloggio a uso turistico? 

R. Un alloggio a uso turistico può essere gestito esclusivamente in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale. 

 

20) D. È previsto il subentro per le attività’ ricettive imprenditoriali? 

R. Si, a titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di cause di subentro: 

  • cessione d’azienda 
  • contratto di affitto d’azienda 
  • contratto di affitto di ramo d’azienda 
  • mortis causa 
  • fusione/scissione societaria (con cambio di partita IVA) 

 

21) D. È previsto il subentro per le attività’ di alloggio per uso turistico e di casa vacanza non imprenditoriale? 

R. No, trattandosi di attività non imprenditoriale. 

 

22) D. In caso di subentro o di modifica del Legale Rappresentante di una struttura ricettiva deve essere presentata una nuova S.C.I.A.? 

R. Si, qualsiasi modifica riguardante la denominazione, la natura giuridica, la modifica della sede legale o del legale rappresentante ecc. della persona giuridica presente nel Registro Imprese dovrà essere preventivamente comunicata alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Le modifiche verranno recepite dal portale di Roma Capitale in via automatica e sarà quindi possibile presentare la nuova S.C.I.A. di modifica dopo alcuni giorni lavorativi (circa 5 giorni) dalla comunicazione alla C.C.I.A.A. . 

 

23) D. Colui che cessa una struttura ricettiva imprenditoriale ha l’obbligo di comunicarlo al S.U.A.R.? 

R. Si, le strutture ricettive che esercitano l’attività in forma imprenditoriale devono comunicare la cessazione dell’attività specificando nell’apposito modulo la motivazione della cessazione spuntando una delle seguenti cause: 

  • cessazione definitiva dell’attività; 
  • cessazione per trasferimento della proprietà; 
  • cessazione per trasferimento della gestione dell’impresa (trattasi di affitto d’azienda). 

Per cessare un’attività ricettiva il titolare dell’esercizio deve trasmettere in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Ricettive una comunicazione, utilizzando il modulo online pubblicato sulle pagine del SUAR alla voce "consultazione modulistica", quindi selezionare "attività ricettive" e, dopo aver selezionato la tipologia di attività, andare su "cessazione attività" e specificare la motivazione. Prima dell’invio del modulo di cessazione occorre procedere al versamento dei diritti di istruttoria di € 21,00 creando la reversale telematica di pagamento. 

 

24) D. Colui che cessa l’alloggio ad uso turistico e chi cessa una struttura ricettiva non imprenditoriale hanno l’obbligo di comunicarlo al S.U.A.R.? 

R. Si, entrambi i soggetti devono comunicare la cessazione dell’attività. 

Per cessare un’attività di alloggio ad uso turistico e di una struttura ricettiva non imprenditoriale, il titolare dell’esercizio deve trasmettere in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Ricettive una comunicazione, utilizzando il modulo online pubblicato sulle pagine del SUAR alla voce "consultazione modulistica", quindi selezionare "attività ricettive" e, dopo aver selezionato la tipologia di attività, andare su "cessazione attività". Prima dell’invio del modulo di cessazione occorre procedere al versamento dei diritti di istruttoria pari ad € 21,00 creando la reversale telematica di pagamento come descritto nella domanda n. 31. 

 

25) D. Come presentare una comunicazione di sospensione di attività ricettiva? 

R. La sospensione di un'attività turistico-ricettiva deve essere formalizzata mediante l'invio, da parte del titolare dell'attività stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.grandieventisportturismoemoda@pec.comune.roma.it, di un'apposita comunicazione nella quale siano specificati i dati riguardanti la struttura cui si fa riferimento, nonché la durata della sospensione dell'attività. 

La vigente normativa di settore non prevede un limite alla durata della sospensione dell'attività e tale sospensione può essere rinnovata con ulteriore comunicazione di prolungamento del periodo di sospensione. 

Alla ripresa della normale attività, sarà necessario darne comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. 

Nel caso in cui la sospensione dell'attività sia motivata da interventi edilizi o di altra natura che abbiano modificato le condizioni di esercizio previste nel titolo abilitativo posseduto al momento della sospensione, la ripresa dell'attività è subordinata alla trasmissione di una Segnalazione Certificata di Attività per "modifica attività esistente", contenente le dichiarazioni e corredata della documentazione aggiornate al nuovo stato dei luoghi della struttura. 

 

26) D. Occorre comunicare la sospensione dell’attività di un alloggio ad uso turistico o locazione turistica? 

R. No, in quanto tale attività è per sua natura occasionale e quindi viene svolta con periodi di inattività. La stessa, tuttavia, dovrà essere cessata se si intende utilizzare l’immobile per locazioni ad uso abitativo. 

 

27) D. Per l’iscrizione alla Ta.Ri (Tariffa Rifiuti) per le attività ricettive imprenditoriali quale codice bisogna indicare? 

R. Il codice da indicare è quello riportato sul modulo di iscrizione della TARIFFA RIFIUTI UFFICI E SOCIETA’ - elenco categorie utenze non domestiche. 

 

28) D. Dove acquisire informazioni di natura tecnico - urbanistica?  

R. Le richieste di informazioni di natura tecnico-urbanistica devono essere rivolte alla Direzione Tecnica del Municipio capitolino territorialmente competente e/o al Dipartimento Programmazione Urbanistica di Roma Capitale. 

Lo Sportello Unico Attività Ricettive non rilascia pareri tecnici preventivi di fattibilità e non effettua attività tecnico-amministrativa preventivamente alla ricezione delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività. 

  

29) D. La Relazione tecnica asseverata deve essere firmata digitalmente da un tecnico abilitato? 

R. Si, utilizzando obbligatoriamente il modulo di relazione tecnica pubblicato nella modulistica del S.U.A.R. che deve essere compilato in ogni sua parte ed allegato alla SCIA. 

 

30) D. Come fare per effettuare il versamento dei diritti di istruttoria?  

R. Per ogni S.C.I.A. ed ogni Comunicazione telematica inviata allo Sportello per le Attività Ricettive occorre effettuare il pagamento per i diritti di istruttoria attraverso la compilazione di una reversale. 

Per compilare la reversale clicca qui

Attenzione: la reversale è un allegato obbligatorio della S.C.I.A., della C.I.A. e delle Comunicazioni di cessazione attività 

 

31) D. Quali sono gli importi relativi ai diritti di istruttoria per la presentazione della S.C.I.A.? 

R. I diritti di istruttoria relativi ai servizi per le attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere sono: 

1. Presentazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio Attività) per avvio:

  • strutture ricettive entro i mq. 250 (escluso case e appartamenti per vacanze) pari a € 300,00;
  • strutture ricettive da mq. 251 a mq. 500 (escluso case e appartamenti per vacanze) pari a € 720,00;
  • strutture ricettive oltre i mq. 501 (escluso case e appartamenti per vacanze) pari a € 1.200,00;
  • case e appartamenti per vacanze (art. 7, R.R. n. 8/2015) – per ogni immobile pari a € 250,00.

2. Presentazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio Attività) a seguito di modifiche (ristrutturazioni, ampliamento o riduzione della capacità ricettiva, inserimento servizi di somministrazione bevande e alimenti o centro benessere):

  • strutture ricettive entro i mq. 250 (escluso case e appartamenti per vacanze) pari a € 100,00;
  • strutture ricettive da mq. 251 a mq. 500 (escluso case e appartamenti per vacanze) pari a € 210,00;
  • strutture ricettive da mq. 501 e oltre (escluso case e appartamenti per vacanze) pari a € 420,00;
  • case e appartamenti per vacanze SCIA di modifica della capacità ricettiva per ciascuna unità immobiliare precedentemente autorizzata per aumento o diminuzione dei posti letto pari a € 100,00;

3. Presentazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio Attività) a seguito di modifiche societarie, cambi della titolarità o della gestione, variazioni di classificazione e modifica periodi di apertura:

  • pari a € 50,00;

4. Comunicazione cessazione attività e/o eliminazione di una casa appartamento per vacanze:

  • pari a € 21,00.

 

I diritti di istruttoria relativi alle altre forme di ospitalità - Alloggi per uso turistico (ART. 12 BIS, R.R. 8/2015 E SS.MM.II.) sono:

1. Presentazione comunicazione di inizio attività - pari a € 50,00;

2. Presentazione modifica della comunicazione di inizio attività - pari a € 50,00;

3. Comunicazione cessazione attività - pari a € 21,00.

 

I diritti di istruttoria relativi ai Campeggi e ai Villaggi Turistici sono:

1. presentazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio Attività) per avvio di nuovi esercizi:

  • fino a 500 persone pari a € 150,00;
  • da 501 a 1000 persone pari a € 300,00;
  • da 1001 persone e oltre pari a € 600,00;

2. Presentazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio Attività) a seguito di modifiche (ristrutturazioni, ampliamento o riduzione della capacità ricettiva, inserimento servizi di somministrazione bevande e alimenti o altri servizi):

  • fino a 500 persone pari a € 50,00;
  • da 501 a 1000 persone pari a € 100;
  • da 1001 persone e oltre pari a € 150,00;

3. Presentazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio Attività) a seguito di modifiche societarie, cambi della titolarità o della gestione, variazioni di classificazione e modifica periodi di apertura:

  • pari a € 21,00;

4. Comunicazione di cessazione attività:

  • pari a € 21,00.

 

I diritti di istruttoria relativi alle Aree attrezzate per la sosta temporanea in area privata sono:

1. presentazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio Attività) per avvio attività:

  • fino a 50 piazzole pari a € 100,00;
  • oltre 50 piazzole pari a € 200,00;

2. presentazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio Attività) a seguito di modifiche strutturali (ristrutturazioni, ampliamento o riduzione della capacità ricettiva)

  • pari a € 50,00;

3. presentazione S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di inizio Attività) a seguito di modifiche societarie, cambi della titolarità o della gestione:

  • pari a € 21,00;

4. comunicazione cessazione attività:

  • pari a € 21,00.

 

32) D. È obbligatorio avere la residenza in un B&B? 

R. Si, come disciplinato dall’art. 9 del Regolamento Regionale Lazio n. 8/2015, così come modificato dal Regolamento Regionale Lazio 28 giugno 2023 n. 5 .  

Il titolare deve, pertanto, riservarsi una camera da letto all’interno della struttura ricettiva di B&B, la quale non deve essere utilizzata per l’ospitalità né conteggiata nella capacità ricettiva della struttura. 

 

33) D. Qual è il numero massimo di camere e di posti letto da destinare agli ospiti in un immobile adibito a B&B?  

R. Come stabilito dall’art. 1 del Regolamento Regionale Lazio 28 giugno 2023 n. 5, il numero massimo di camere da destinare agli ospiti in un B&B è pari a 4 e il totale massimo consentito di posti letto è pari a 8, nel rispetto delle metrature previste.  

 

34) D. Come si sceglie la denominazione di una nuova attività ricettiva? 

R. La denominazione non può essere uguale o simile a quella di altre strutture già esistenti. La denominazione delle strutture deve essere completa della tipologia dell’attività (es.: Casa Vacanza + nome, Guest House o Affittacamere + nome, ecc.). Nel caso di “Guest House o Affittacamere” va riportato l’intera dicitura, compresa la lettera “o”. 

È possibile verificare la denominazione delle strutture ricettive consultando il sito di Roma Capitale all’indirizzo www.060608.it – sezione Accoglienza - sezione Dormire. 

  

35) D. Quale modulo va compilato per indicare la denominazione e la classificazione di una struttura ricettiva e dove reperirlo? 

R. All’interno delle schede nelle singole attività ricettive presenti nella piattaforma telematica è possibile consultare le tabelle di classificazione 

 

36) D. Cos’è il contributo di soggiorno? 

R. Il contributo di soggiorno, disciplinato dal relativo Regolamento modificato da ultimo con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 87/2022 e con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 255/2023, è un tributo locale dovuto dall’ospite non residente nel territorio di Roma Capitale che pernotta nelle strutture ricettive alberghiere o extralberghiere, nelle strutture ricettive all’aria aperta, negli alloggi ad uso turistico e negli immobili destinati alla locazione breve. 

Il contributo di soggiorno è applicato per persona, sulla base delle tariffe stabilite nella tabella allegata al Regolamento, e del numero dei pernottamenti, per un massimo di 10 giorni consecutivi nell’anno solare nella medesima struttura. Sono esentate dal pagamento del contributo di soggiorno alcune categorie di persone espressamente stabilite dal Regolamento sul contributo di soggiorno. 

I gestori delle strutture ricettive, i titolari delle attività di alloggio ad uso turistico e i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, sono denominati Responsabili del contributo. 

I Responsabili del contributo sono tenuti a riscuotere dagli ospiti il contributo di soggiorno e a riversarlo a Roma Capitale con le modalità previste nel citato Regolamento. 

Per maggiori informazioni clicca qui

  

37) D. Gli alloggi ad uso turistico/locazioni turistiche hanno una denominazione e/o una categoria di classificazione? 

R. No, non hanno alcuna denominazione, né sono soggetti ad alcuna classificazione. 

 

38) D. È necessario trasmettere la tabella prezzi alla Regione Lazio per la vidimazione? 

R. No, poiché con la legge della Regione Lazio 27.11.2013, n. 8, art.13 è cessato l’obbligo annuale di comunicazione dei prezzi. Ad ogni modo, i titolari delle strutture ricettive sono tenuti ad esporre, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché pubblicare sui siti web e sulle pagine web delle strutture stesse i prezzi praticati nell'anno di riferimento. 

  

39) D. Che cos’è il Codice Identificativo Regionale? 

R. Al fine di assicurare la tutela del turista, favorire la sicurezza del territorio, contrastare forme irregolari di ospitalità, monitorare i flussi turistici, è stata istituita, presso la Direzione regionale competente in materia di turismo, un’ apposita banca dati nella quale inserire le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e gli alloggi per uso turistico operanti sul territorio regionale ai quali è assegnato un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Attualmente per le strutture ricettive alberghiere tale adempimento non può essere assolto poiché l’applicativo regionale non è stato ancora completato. Ne consegue che al momento dovrà essere richiesto il suddetto codice regionale (denominato anche CISE) solo da parte delle strutture extralberghiere e degli alloggi ad uso turistico. Per accedere al Sistema di registrazione da effettuarsi solo on-line per l'acquisizione del Codice identificativo Regionale (CISE), il titolare di struttura ricettiva o di alloggio turistico deve collegarsi al Sito istituzionale della Regione Lazio al seguente link

 

40) D. Quali adempimenti ricadono sui gestori delle attività ricettive e sui titolari delle attività di alloggio ad uso turistico? 

R. I molteplici adempimenti relativi alla gestione delle attività ricettive (alberghiere ed extralberghiere) e delle attività di alloggio ad uso turistico sono stabiliti nei riferimenti normativi elencati, precedentemente, nella domanda "Quali sono i riferimenti normativi da consultare se si vuole aprire un’attività ricettiva?".  

A titolo esemplificativo, si elencano i seguenti obblighi: 

  • entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, i Responsabili del contributo di soggiorno devono riversare a Roma Capitale i relativi importi riferiti al trimestre, inclusi anche quelli dovuti ma non corrisposti dall’ospite, con le modalità prescritte dal Regolamento. Per maggiori informazioni clicca qui
  • ai sensi dell'art.109, c.3 del R.D. 18.6.1931, n. 773 - T.U.L.P.S., occorre comunicare alle Questure territorialmente competenti, previa registrazione al portale della Polizia di Stato Alloggiati Web , le generalità delle persone alloggiate. 
  • ai sensi dell'art. 2, c.3 del R.R. 8/2015 ss.mm.ii., occorre trasmettere per via telematica i dati sugli arrivi e le presenze all'Agenzia Regionale del Turismo della Regione Lazio. 

 

41) D. Che s’intende per letto aggiunto? 

R. Il letto aggiunto è previsto unicamente in relazione alle attività ricettive extra- alberghiere e, estensivamente, anche agli alloggi per uso turistico 

Come disciplinato dal Regolamento Regionale n.8/2015 e ss.mm.ii. e relativi allegati (A1 – A2- A3 – A4 – A5 – A6), su richiesta degli ospiti può essere installato un solo letto provvisorio (anche eventualmente un divano letto), a discrezione del gestore, da installare nella camera doppia e/o nei monolocali (o soggiorno). 

Il letto aggiunto provvisorio deve essere tempestivamente rimosso il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano l’appartamento e riposto nella stessa camera, privandolo del relativo allestimento a “funzione/letto”, e/o ripristinandolo a divano.  

Il letto aggiunto in nessun caso deve essere computato nell’indicazione della capacità ricettiva. 

 

42) D. È possibile avere la residenza o il domicilio presso una casa e appartamento per vacanza? 

R. No, il Regolamento della Regione Lazio n. 8 del 7 agosto 2015, modificato dal Regolamento Regionale n.14 del 16 giugno 2017, impone che all’interno di tali strutture, gestite sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, non vi siano persone residenti né domiciliate. 

 

43) D. Per un’attività ricettiva extralberghiera è necessario il consenso del condominio? 

R. La normativa regionale che disciplina le attività ricettive extralberghiere non prevede che i Comuni debbano accertare il consenso del condominio. In caso di non approvazione da parte del Condominio all’esercizio ricettivo lo stesso dovrà procedere nei confronti del titolare attraverso azioni legali di natura civilistica. 

Il Regolamento Regionale n. 08/2015 e ss.mm.ii. prevede l’obbligo per le attività ricettive di Bed and Breakfast, Case vacanze e Guest House o affittacamere di allegare alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) copia della comunicazione da inoltrare all’Amministratore di condominio dell’avvio dell’attività che si intende svolgere, debitamente notificata tramite PEC/raccomandata con ricevuta di ritorno/copia firmata per presa visione dall’Amministratore di condominio.  

 

44) D. Cos’è il modello C 59? 

R. Il modello ISTAT C 59 è un modulo attraverso il quale vengono comunicati da parte di tutti i titolari di esercizi ricettivi i dati sui flussi turistici. Deve essere compilato e trasmesso telematicamente collegandosi al sito della Regione Lazio www.visitlazio.comsezione Radar. Tale obbligo è stato sancito dalla Legge Regione Lazio n. 17/2011

   

45) D. Quali sono gli obblighi fiscali del titolare di un’attività di alloggio ad uso turistico? 

R. Per ottenere le informazioni fiscali è opportuno rivolgersi all’Agenzia delle Entrate o ad un professionista esperto di diritto tributario. 

 

46) D. Cosa può fare il destinatario di un avvio di procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del provvedimento di decadenza dei benefici del titolo abilitativo vigente e, per gli effetti, di divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva/attività di alloggio turistico o di una diffida ad ottemperare, propedeutica all’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività ricettiva?  

R. In caso di irregolarità e violazioni amministrative debitamente accertate e/o sanzionate dagli organi di vigilanza preposti, gli Uffici del SUAR emanano un avvio del procedimento amministrativo o una diffida come in oggetto indicati. 

Il destinatario di tali atti può inviare all’indirizzo PEC dipartimentale (protocollo.grandieventisportturismoemoda@pec.comune.roma.it) le memorie difensive e/o altra documentazione utile attestanti l’avvenuta regolarizzazione e ripristino dell’attività in conformità al titolo abilitativo vigente e alla normativa di riferimento. 

 

47) D. Cosa succede quando viene notificata una Determinazione Dirigenziale che dispone la decadenza dei benefici del titolo abilitativo vigente e, per gli effetti, di divieto di prosecuzione dell’attività ricettiva/attività di alloggio turistico? 

R. Per effetto della Determinazione Dirigenziale, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività o la Comunicazione di Inizio Attività ha perso ogni efficacia e validità e, inoltre, è inibita la prosecuzione dell’esercizio dell’attività illegittimamente intrapresa. 

Qualora si desideri riprendere l’esercizio dell’attività, deve essere obbligatoriamente presentata una nuova Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Inizio Attività o una nuova Comunicazione di Inizio Attività. 

 

48) D. Qual è la categoria catastale richiesta per le attività ricettive di Hostel o Ostelli? 

R. Si evidenzia che negli Hostel o Ostelli è consentito, ai sensi del Regolamento Regionale N. 8/2015 e ss.mm. il soggiorno e il pernottamento non superiore ai 60 giorni consecutivi, ne deriva che gli stessi non possono identificarsi come immobili a destinazione residenziale (abitazioni collettive), in quanto mirano a soddisfare esigenze abitative di natura occasionale e saltuaria, com’è per le strutture alberghiere, e conseguentemente la categoria catastale richiesta per la presente attività è D2.   

In assenza della predetta categoria catastale, l’attività ricettiva di Hostel o Ostello non può essere abilitata. 

 

49) D. Cosa prevede il corretto esercizio di un’attività di alloggio turistico? Possono essere “affittate” le singole camere dell’appartamento a soggetti diversi? 

R. No, il corretto esercizio di un alloggio ad uso turistico prevede che l’intero appartamento debba essere concesso per l’ospitalità, non le singole stanze. Eventualmente, l’intero appartamento può essere fruito da un nucleo familiare composto da più persone o da gruppi di persone, purché ricorra un’unica, contestuale prenotazione riferita all’intero appartamento. 

Anche quando l’alloggio ad uso turistico sia esercitato con la modalità parziale, non è legittimo “affittare” le camere destinate all’ospitalità a soggetti diversi aventi prenotazioni distinte. 

Diversamente, si incorre nella sanzione pecuniaria e accessoria per esercizio abusivo dell’attività di affittacamere, priva di titolo. 

Si deve inoltre specificare che il legittimo esercizio di un’attività di alloggio ad uso turistico “parziale” prevede obbligatoriamente in ogni caso la fruizione del soggiorno con annesso angolo cottura o cucina da parte degli ospiti. 

 

50) D. Quale destinazione d'uso prevede la vigente normativa per le dipendenze alberghiere? 

R. Il vigente Regolamento regionale del Lazio n. 17/2008 e ss.mm.ii., recante "Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere" (alberghi o hotel e relative dipendenze, residenze turistico-alberghiere o residences), prevede, all'art. 2, comma 5, che le strutture immobiliari adibite a strutture ricettive alberghiere possiedono la relativa destinazione d'uso ai fini urbanistici e catastali (D2). 

Nello specifico, la compatibilità fra la destinazione d'uso di un immobile con l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva di tipo alberghiero può essere accertata, prima di procedere con la presentazione telematica della S.C.I.A. allo Sportello Unico Attività Ricettive, presso i competenti Uffici Tecnici municipali territorialmente competenti e/o presso il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale. 

Torna all'inizio del cotenuto Gestione Preferenze Cookie