Buono Casa

Descrizione del Servizio

Il Buono Casa è uno strumento introdotto dall’Amministrazione Capitolina per avviare il superamento dei cosiddetti C.A.A.T.(Centri di Assistenza Alloggiativa Temporanea). Non va confuso con il contributo all’affitto (L.431/99) né con il sostegno all’affitto erogato dai Municipi (D.C.C. n. 163/1997).

Il Buono Casa è rivolto alle famiglie ospitate nei C.A.A.T. (D.G.C. n. 150/2014 e D.G.C. n. 359/2015) ed alle famiglie che pur non essendo ospitate nei predetti C.A.A.T. abbiano presentato la richiesta di assistenza alloggiativa temporanea entro la data del 23/06/2015 e risultino quindi nella lista di attesa per l’inserimento nei Centri di Assistenza Alloggiativa Temporanea (D.G.C. n. 199/2015).

I nuclei familiari inseriti nell’elenco degli ammessi al Buono Casa possono, invece, presentare su apposito modulo la “Richiesta di erogazione del Buono Casa” corredata dalla seguente documentazione: 1) contratto di locazione a canone concordato (3+2) regolarmente registrato; 2)scheda per la determinazione del canone concordato compilata alla stregua dell’Accordo Territoriale per il Comune di Roma del 3/12/2004 e firmata da locatore e locatario; 3) planimetria dell’appartamento o A.P.E. (Attestazione Prestazione Energetica); 4) modello 45 contenente l’IBAN del proprietario con copia del documento di riconoscimento dello stesso; 5) modello 45 contenente l’IBAN del conduttore dell’appartamento. Il Buono Casa sarà erogato attraverso la corresponsione di una somma mensile, per la durata di tre anni, a copertura del canone di locazione, calcolato sulla base dell’Accordo Territoriale per il Comune di Roma del 3/12/2004, fino ad un massimo di euro 800,00, rapportato alla composizione del nucleo familiare. Inoltre sarà erogata la somma “una tantum” di euro 5.000,00, con la seguente modalità’: 1) euro 4.000,00 sono destinate al proprietario dell’immobile a titolo di deposito cauzionale; 2) euro 1.000,00 sono destinate al fruitore del Buono Casa per affrontare le prime spese.

Il termine del procedimento non è determinabile, in quanto subordinato alla presentazione del contratto di locazione da parte del cittadiono, già inserito nell'elenco formato all'esito della presentazione della manifestazione di interesse.

L’erogazione del Buono Casa non è ostativa all’assegnazione di alloggio popolare e l’eventuale successiva assegnazione di alloggio di E.R.P. sarà causa di decadenza immediata dal contributo in parola.


Note:  Termine per la Manifestazione di interesse per il Buono Casa il 20/03/2017

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