Elezioni Europee 26 Maggio 2019

banner_elezioni_2019Ufficio Elettorale Provinciale presso il Tribunale di Roma

Prospetto dei voti di lista validi risultanti dai verbali delle operazioni degli Uffici Elettorali delle sezioni di Roma, Circoscrizione III - Italia Centrale, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

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I dati sono consultabili online per il periodo coerente con la pubblica utilità ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR-UE 2016/679).

Terminato tale periodo saranno anonimizzati. I dati completi resteranno archiviati e disponibili con l'esercizio del diritto di accesso agli atti e alle informazioni ai sensi delle normative vigenti.

 

I dati delle Elezioni, le affluenze e i risultati provvisori (link)

Sommario

Dati personali trattati da Presidenti, Scrutatori e Rappresentanti di Lista: limiti e doveri

Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte ribadito i limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che tanto i Presidenti, gli scrutatori e i rappresentanti dei partiti o gruppi politici sono tenuti ad osservare, nel rispetto dei principi e nell'osservanza delle disposizioni recate dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento Generale di Protezione dei Dati Personali (GDPR) UE 2016/679 e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto.

In tale contesto, viene ritenuta illegittima la compilazione da parte dei predetti soggetti di elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione al voto o che, al contrario, abbiano votato.

 

Circolare n.36/2019 reperibile nella scheda Circolari del Ministero dell'Interno - Prefettura

Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Durante l'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell'art. 40, terzo comma, del D.P.R. n. 361/1957, tutti i membri dell'ufficio di sezione, ivi compresi i rappresentanti delle liste (o dei candidati nei collegi uninominali della Camera), sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali e, anche in ragione di tale qualifica, possono incorrere nelle responsabilità di natura penale specificamente previste agli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi:

non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94);

si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurii all'astensione (art. 98);

turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma);

forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma);

enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103);

concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104);

impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti di lista (o dei candidati) che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, l'art. 108 dello stesso D.P.R. n. 361/1957 punisce coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo.

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista (o dei candidati) sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione alla votazione o che, al contrario, abbiano votato (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del26 marzo 2014). 

 

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