Elezioni Europee 26 Maggio 2019

banner_elezioni_2019Ufficio Elettorale Provinciale presso il Tribunale di Roma

Prospetto dei voti di lista validi risultanti dai verbali delle operazioni degli Uffici Elettorali delle sezioni di Roma, Circoscrizione III - Italia Centrale, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati.

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I dati delle Elezioni, le affluenze e i risultati provvisori (link)

Sommario

Voto Domiciliare - Voto Assistito

Nella sezione Contenuti correlati è possibile trovare ulteriori informazioni in merito a:

 

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

L'elettore interessato deve far pervenire al comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 aprile e lunedì 6 maggio 2019.

Tale ultimo termine (6 maggio), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. l del decreto-legge n. 1/2006.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, e all'41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Nella sezione Allegati il manifesto.

 

VOTO ASSISTITO

Gli elettori affetti da grave infermità fisica possono richiedere al Comune di iscrivere nelle liste elettorali l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Tale annotazione evita all'elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico. Non ci sono scadenze.

Il modulo è reperibile nella scheda Modulistica

 

Circolare n.36/2019 reperibile nella scheda Circolari del Ministero dell'Interno - Prefettura

omissis

Alcune categorie di elettori portatori di handicap fisici che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica. L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio. Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore dovrà essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;

b) quando l'impedimento fisico sia evidente;

c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio dovrà prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07

d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale. 

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