Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini

Esclusioni e limiti

In caso di mancato accoglimento della richiesta, con provvedimento dirigenziale può essere disposto:


- il differimento dell’accesso, nel caso di atti soggetti ad ulteriori procedimenti che ne determinano la temporanea non esigibilità;

 

- la limitazione, da effettuarsi previo occultamento dei soli dati la cui conoscenza costituisca effettivo pregiudizio agli interessi oggetto di esclusione dal diritto di accesso;

 

- il diniego, nel caso di atti esclusi dal diritto di accesso o oggetto di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.

 

Il procedimento di accesso agli atti si conclude anche con il silenzio-diniego trascorsi inutilmente 30 giorni.

 

Non sono ammesse richieste generiche di “intere categorie di documenti”, che comportino lo svolgimento di attività di indagine o di elaborazione da parte degli Uffici.

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative (All. tab. A deliberazione A.C.n.6/2019, visualizzabile in fondo alla pagina), sono previste categorie di atti esclusi dal diritto di accesso ed atti la cui richiesta dà luogo ad un differimento per temporanea non esigibilità.

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