Esclusioni e limiti
In caso di mancato accoglimento della richiesta, con provvedimento dirigenziale può essere disposto:
- il differimento dell’accesso, nel caso di atti soggetti ad ulteriori procedimenti che ne determinano la temporanea non esigibilità;
- la limitazione, da effettuarsi previo occultamento dei soli dati la cui conoscenza costituisca effettivo pregiudizio agli interessi oggetto di esclusione dal diritto di accesso;
- il diniego, nel caso di atti esclusi dal diritto di accesso o oggetto di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.
Il procedimento di accesso agli atti si conclude anche con il silenzio-diniego trascorsi inutilmente 30 giorni.
Non sono ammesse richieste generiche di “intere categorie di documenti”, che comportino lo svolgimento di attività di indagine o di elaborazione da parte degli Uffici.
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative (All. tab. A deliberazione A.C.n.6/2019, visualizzabile in fondo alla pagina), sono previste categorie di atti esclusi dal diritto di accesso ed atti la cui richiesta dà luogo ad un differimento per temporanea non esigibilità.