Canone per la concessione in uso, contributo spese e diritti amministrativi
Per l'utilizzo delle Sale i richiedenti sono tenuti a corrispondere un canone di locazione temporanea, a titolo di rimborso, comprendenti un contributo finanziario per l'uso di impianti di amplificazione in dotazione, energia elettrica, costi di riscaldamento o condizionamento nonché a parziale rimborso per le prestazioni straordinarie del personale dell'Istituzione Biblioteche, in caso di attività oltre il normale orario di lavoro, suddiviso secondo lo schema seguente:
orario |
canone |
---|---|
10-14 |
€ 50,00 iva inclusa |
15-19 |
€ 50,00 iva inclusa |
10-19 |
€ 100,00 iva inclusa |
20-23 |
€ 120,00 iva inclusa |
festivi (per qualsiasi fascia oraria - durata max ore 4) |
€ 150,00 iva inclusa |
Per le prestazioni che si protrarranno per più fasce orarie, i concessionari sono tenuti a corrispondere il corrispettivo della somma dei canoni.
Nel caso di richiesta di utilizzo di attrezzature informatiche, gli importi (comprensive dell'operatore) sono i seguenti:
servizi aggiuntivi a pagamento |
importi per fascia oraria |
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uso videoproiettore + PC |
€ 50,00 iva inclusa |
uso videoproiettore + PC |
€ 80,00 iva inclusa |
Gli importi dovuti sono ridotti nella misura del 25% per le manifestazioni patrocinate da Roma Capitale.
L'importo del canone per la locazione temporanea e per eventuali servizi aggiuntivi a pagamento deve essere effettuato attraverso un bonifico bancario in favore dell'Istituzione Biblioteche che ne rilascia ricevuta o fattura, almeno tre giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
Il canone versato sarà restituito nel caso la manifestazione sia disdetta almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista esclusi i casi previsti dell'art. 2) punto 7) del Disciplinare affitto sale.
Revisione prezzi: Le tariffe potranno essere soggette a revisione annuale mediante assunzione di apposito provvedimento da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Biblioteche.
Esenzione dal pagamento: Sono esenti dal pagamento degli importi dovuti di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti: istituzioni scolastiche e assemblee studentesche; le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modificazioni e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e regionale ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e successive modifiche; le attività promosse dall'Amministrazione Comunale (nel caso di attività proposte dai Municipi le richieste dovranno pervenire a firma del Presidente); le Organizzazioni sindacali dei dipendenti capitolini.
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