Certificati Anagrafici e di Stato Civile Online
Dal 31/01/2019 sono soppressi i diritti di segreteria per il rilascio delle certificazioni anagrafiche emesse tramite la procedura online, ai sensi della Delibera n.128/2018 dell’Assemblea Capitolina “Soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio delle certificazioni anagrafiche emesse con procedura online”.
Resta fermo il pagamento dei diritti di segreteria, ove previsti, per tutti i certificati richiesti e rilasciati presso gli sportelli anagrafici dei Municipi.
Dal 1° Gennaio 2012 (così come definito dall’art. 15 L. 183/2011) le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare esclusivamente le autodichiarazioni dei cittadini (autocertificazioni e atti di notorietà). Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione potranno essere richieste e utilizzate solo nell’ambito dei rapporti tra privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, etc) e sono soggette, salvo le esenzioni previste, all’imposta di bollo.
COSA BISOGNA SAPERE PER IL SERVIZIO ONLINE
L’utente residente nel territorio di Roma Capitale (o iscritto all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero di Roma) può richiedere i propri certificati anagrafici e quelli intestati ad un componente della propria famiglia anagrafica.
La famiglia anagrafica è l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, così come definita dal D.P.R. 223 del 1989.
I certificati emessi online:
- hanno la stessa validità di quelli rilasciati presso gli sportelli demografici;
- sono immediatamente disponibili nell’area riservata dell’utente dopo la richiesta e il pagamento se dovuto;
- sono emessi esclusivamente in formato PDF (estensione “.pdf”)
- hanno un Codice Identificativo Unico (CIU) e un timbro digitale che ne garantisce l’unicità e l’integrità
Le istruzioni per la verifica del timbro digitale riportato sul documento sono reperibili nella sezione Ti potrebbe interessare anche.
I certificati emessi sono utilizzabili una sola volta: la riproduzione-fotocopia dello stesso certificato deve considerarsi illecita. I contravventori saranno perseguiti nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
Attenzione: si informa che i certificati che devono essere utilizzati all’estero e che necessitano della legalizzazione della firma presso la Prefettura devono essere richiesti agli sportelli anagrafici dei Municipi, in quanto la normativa vigente consente la legalizzazione esclusiva di atti e documenti con firma originale e non è permessa la legalizzazione di atti e documenti firmati digitalmente.
COME FARE
La procedura di richiesta è guidata dal sistema e prevede pochi semplici passi:
1) La scelta dell’intestatario
2) La selezione del certificato
Elenco dei certificati online rilasciati in carta semplice o in bollo, solo per i componenti della propria famiglia anagrafica:
- Cittadinanza A.I.R.E.
- Cittadinanza italiana
- Residenza
- Residenza A.I.R.E.
- Residenza, cittadinanza e stato libero
- Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita
- Residenza, cittadinanza, stato civile, nascita, stato di famiglia
- Residenza e cittadinanza
- Residenza e cittadinanza A.I.R.E.
- Residenza e stato libero
- Stato di famiglia
- Stato di famiglia A.I.R.E.
- Stato libero
Elenco dei certificati online rilasciati esclusivamente in carta semplice, solo per i componenti della propria famiglia anagrafica:
- Decesso
- Matrimonio
- Nascita
Avvisi:
- Si comunica che al momento non è possibile estrarre on line i certificati anagrafici storici, in quanto a seguito del subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) si rendono necessari ulteriori interventi tecnici, la funzionalità verrà ripristinata a breve.
- Le certificazioni di godimento diritti politici sono reperibili esclusivamente presso gli sportelli anagrafici municipali, il rilascio è gratuito.
3) Resta fermo il pagamento dell’imposta di bollo per le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione soggette alla predetta imposta.
La ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, se dovuto, viene notificata all'indirizzo email dell'utente dal Servizio Pagamenti di Roma Capitale. Se si è in possesso di tale ricevuta ma il certificato richiesto non può essere stampato nella corrispondente pagina del portale, non effettuare una nuova richiesta ma contattare il Contact Center ChiamaRoma 060606, che provvederà ad inoltrare la richiesta all'ufficio competente per sblocco.
Ogni nuova richiesta infatti genera un nuovo certificato con relativa imposta di bollo, se richiesto, per cui non sarà rimborsabile l'importo dovuto e versato erroneamente più volte dall'utente.
Esenzione dal pagamento per le certificazioni per:
- attività sportiva non dilettantistica art. 27 bis del D.P.R. 642/1972
- tutela minore - adozioni - affidamento - affiliazione - riconoscimento (Art.13 del D.P.R. 642/1972)
- recupero crediti professionali dei difensori d'ufficio (art.32 Disp Att. Cod. di proc. pen.)
- cause per controversie di lavoro - pensione - equo canone - assicurazioni sociali obbligatorie - assegni familiari (Art.12 del D.P.R. 642/1972)
- divorzio o cessazione effetti civili (Art. 19, Legge 6 marzo 1987, n. 74)
- procedimenti giudiziari civili con contributo unificato, materia penale, pubblica sicurezza.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Per quanto riguarda i Certificati
Ricorso alla Prefettura - U.T.G. di Roma entro 30 giorni.
Contro il provvedimento del Prefetto ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni.
Data aggiornamento 15/01/2021